C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Gara TAURUS FUTSAL 2011 – AURORA NICHELINO

Gara TAURUS FUTSAL 2011 - AURORA NICHELINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il reclamo da parte della società A.S.D. AURORA NICHELINO, ritualmente pervenuto in data 15/10/2022 al Giudice Sportivo e notificato alla squadra avversaria, preceduto da segnalazione consegnata all'arbitro al termine della gara ma senza che sia stato inviato il necessario preannuncio di reclamo, con il quale si lamenta una supposta irregolarità nello svolgimento della gara disputata in data 14.10.2022 contro la società A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011, campionato Serie C-1 Calcio a 5, s.s. 2022-2023; - secondo la ricostruzione offerta dalla reclamante, la società di casa avrebbe inserito in distinta e schierato in campo con il numero 8 il giocatore HANINE YASSINE e con il numero 30 il giocatore IZAGUIRRE MANUEL, i quali non sarebbero regolarmente tesserati per la Società A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011, in quanto avrebbero militato in campionati stranieri, il primo in Marocco e il secondo in Perù o in Cile; - verificato, per il tramite dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale, che gli atleti HANINE YASSINE e IZAGUIRRE MANUEL risultano regolarmente tesserati per la soc. A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011 per la stagione in corso; - che questo Giudice Sportivo territoriale non è competente a verificare e giudicare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di tesseramento in relazione alla precedente militanza in campionati esteri; - ritenuto che, in ogni caso, il ricorso non appare supportato da alcun documento o altra notizia che possa anche solo far presumere la bontà di quanto affermato dalla Società ricorrente;

DELIBERA

- di respingere il reclamo, già di per sé inammissibile per il mancato corretto invio del preannuncio, disponendo l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo: A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011- A.S.D. AURORA NICHELINO 9 - 3; - di nulla disporre riguardo alla tassa di reclamo che risulta versata.

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