C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Gara GIOVANILE CENTALLO 2006 – BUTTIGLIERESE 95
Gara GIOVANILE CENTALLO 2006 - BUTTIGLIERESE 95
Il Giudice Sportivo Territoriale, - a seguito della disamina degli atti relativi alla gara A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006-ASC.D. BUTTIGLIERESE 95, Campionato di Serie C1 Calcio a 5, girone A, del 21/10/2022, nei quali era presente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 12 della Società ASC.D. BUTTIGLIERESE 95, Sig. Enrico MOLINA; - riscontrando a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il suddetto giocatore, tesserato per la predetta Società sportiva esclusivamente per l'attività di Calcio a 11, ma non per l'attività di Calcio a 5, come invece previsto dall'art. 39 comma 2 N.O.I.F. a partire dalla corrente stagione sportiva 2022-2023; in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS, DELIBERA - di assegnare gara persa alla Società ASC.D. BUTTIGLIERESE 95, omologando il miglior risultato conseguito sul campo: A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006-ASC.D. BUTTIGLIERESE 95 9 - 2; - di comminare l'ammenda alla Società ASC.D. BUTTIGLIERESE 95 di Euro 150,00; - di inibire fino al 23/12/2022 la dirigente Sig. Enzo MERITANO che ha sottoscritto la distinta di gara; - di squalificare il giocatore Sig. Enrico MOLINA per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.