C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Gara CARAGLIO CALCIO – NICHELINO HESPERIA

Gara CARAGLIO CALCIO - NICHELINO HESPERIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato dalla società ASD NICHELINO HESPERIA avverso la regolarità della partita disputata in data 15/10/2022 contro la società ASD CARAGLIO CALCIO, valida per il Campionato Under 16 Regionali, Girone C, s.s. 2022/2023, depositato a mezzo PEC presso il competente Ufficio del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 18/10/2022 e trasmesso alla controparte a mezzo PEC in pari data, preceduto da preannuncio inviato a mezzo PEC al C.R. ed alla reclamata in data 17/10/2022 nonché da riserva scritta presentata al direttore di gara al termine della partita ed allegata al referto, con il quale la Società reclamante si duole del fatto che l'arbitro designato per l'incontro non abbia acconsentito all'inserimento in distinta ed all'ingresso sul terreno di gioco del giocatore Sig. Stefano Albuino, inizialmente inserito con la maglia n. 12, in quanto privo di valido documento di identificazione; - rilevato che, a contestazione della decisione del direttore di gara, la Società reclamante afferma che l'identificazione del giocatore era resa possibile tramite valida tessera provvisoria cartacea rilasciata dalla FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, da considerarsi al pari del tesserino plastificato, rammostrata all'arbitro; la Società reclamante domanda, per tali ragioni, la ripetizione della gara, in quanto a suo dire viziata da grave errore tecnico dell'arbitro, che la avrebbe penalizzata; - esaminati i documenti allegati al reclamo ed in particolare la Tessera provvisoria del giocatore, nonché il referto di gara e la distinta della ASD NICHELINO HESPERIA ad esso allegata, questo Giudice non può che sottolineare la fondatezza dell'appunto mosso dalla Società all'operato dell'arbitro: la Tessera provvisoria in possesso del giocatore, infatti, ne consentiva senza ombra di dubbio la identificazione, tenuto conto che sulla stessa sono riportati i dati anagrafici del Sig. Albuino, la sua matricola FIGC, la Società di tesseramento, nonché una sua fototessera; inoltre - come espressamente specificato sul documento stampato e rammostrato all'arbitro - la stessa "sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata" e deve ritenersi valida sino al ricevimento della stessa e comunque sino al 9/01/2023. Ancora, l'art. 71 delle NOIF prevede espressamente che il riconoscimento del giocatore può avvenire "d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati"; - valutato, al contempo, che il rifiuto dell'arbitro di inserire il Sig. Stefano Albuino in distinta, per quanto infondato ed errato, non abbia avuto alcun effetto sulla regolare disputa della partita in oggetto, considerato che il Sig. Albuino avrebbe dovuto prendervi parte con il numero 12 ed era dunque inserito tra i sostituti in panchina, e che in ogni caso la ASD NICHELINO HESPERIA aveva a sua disposizione in totale 18 giocatori, ed era dunque garantita la possibilità di procedere alle eventuali sostituzioni dei titolari schierati regolarmente in campo; - ritenuto, dunque, che non sia stata provata alcuna penalizzazione ai danni della ASD NICHELINO HESPERIA, e che non vi sia pertanto alcuna ragione di invalidare il risultato conseguito in campo e disporre la ripetizione della gara, sul cui regolare svolgimento - nel caso di specie - l'errore dell'arbitro non ha influito in alcun modo; in ragione di tutto quanto sopra esposto

DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla Società ASD NICHELINO HESPERIA, in quanto infondato, così omologando il risultato conseguito in campo: CARAGLIO CALCIO - NICHELINO HESPERIA 5-1; - di nulla disporre riguardo alla tassa di reclamo che risulta versata.

 

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