C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Gara FUTSAL SAVIGLIANO – TAURUS FUTSAL 2011

Gara FUTSAL SAVIGLIANO - TAURUS FUTSAL 2011

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso da parte della società A.S.D. FUTSAL SAVIGLIANO, ritualmente depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 22/10/2022 al Giudice Sportivo e trasmesso in pari data alla squadra avversaria, preceduto da dichiarazione di preannuncio trasmessa a mezzo PEC in pari data sia al C.R. che alla controparte, con il quale si lamenta una supposta irregolarità nello svolgimento della gara disputata in data 21.10.2022 contro la società A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011, campionato Serie C-1 Calcio a 5, s.s. 2022-2023; - secondo la ricostruzione offerta dalla reclamante, la società di casa avrebbe inserito in distinta e schierato in campo con il numero 8 il giocatore HANINE YASSINE, il quale non sarebbe regolarmente tesserato per la Società A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011, in quanto all'atto del tesseramento non avrebbe dichiarato di aver già militato in campionati di Futsal in Marocco; - verificato, per il tramite dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale, che il suddetto calciatore risulta regolarmente tesserato per la soc. A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011 per la stagione in corso; - che, come già evidenziato nella delibera resa in merito al ricorso della A.S.D. AURORA NICHELINO pubblicata sul C.U. n. 37 del 27/10/2022, questo Giudice Sportivo territoriale non è competente a verificare e giudicare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di tesseramento in relazione alla precedente militanza in campionati esteri; - ritenuto tuttavia che le doglianze della Società ricorrente appaiono assistite da fumus boni iuris, vista la documentazione allegata ad integrazione del ricorso, ossia fotografie, video ed articolo relativi alla precedente militanza del Sig. Hanine Yassine in squadre marocchine, e che la vicenda meriti un approfondimento urgente, anche al fine di evitare un proliferare di ricorsi ad ogni schieramento in campo del giocatore, considerata anche l'assenza di controdeduzioni sul punto da parte della Società reclamata;

DELIBERA

 - di respingere il ricorso in quanto vertente su materia sottratta alla competenza di questo Giudice, disponendo l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo: A.S.D. FUTSAL SAVIGLIANO - A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011 9 - 9; - di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le verifiche del caso, invitando contestualmente la A.S.D. TAURUS FUTSAL 2011 a rendere chiarimenti urgenti sull'iter di tesseramento del giocatore HANINE YASSINE; - di addebitare l'importo del contributo sul conto della A.S.D. FUTSAL SAVIGLIANO.

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