C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Gara AOSTA CALCIO 511 – CIGLIANO CALCIO

Gara AOSTA CALCIO 511 - CIGLIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il ricorso presentato dalla Società ASD CIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della partita disputata contro la SSDARL AOSTA CALCIO 511, svolta in data 6/11/2022 e valida per il Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile, girone A, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente lamenta la violazione da parte della squadra avversaria dell'art 34, comma 2, NOIF in ragione dello schieramento in campo di due atlete (Giada Bionaz e Giorgia Mognol) che avevano già preso parte, nella medesima giornata, ad una partita di calcio a 11, Serie C Femminile, con la Società INDEPENDIENTE IVREA; - ritenuto il ricorso procedibile, in quanto regolarmente depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 7/11/2022 e trasmesso a mezzo PEC alla controparte in pari data, nonché preceduto dal preannuncio inviato sempre in data 7/12/2022 a mezzo PEC sia al Comitato Regionale che alla Società avversaria; - esaminate le controdeduzioni della SSDARL AOSTA CALCIO 511, che sostiene per contro la regolarità della partecipazione alla gara in oggetto da parte delle sue atlete, ed ha posto l'accento sulla finalità perseguita dalla disposizione citata dalla ricorrente, ossia la tutela psicofisica dei calciatori e delle calciatrici, con particolare riferimento al settore giovanile, norma varata per il calcio a 11 e successivamente estesa al calcio a 5, senza considerare il diverso sforzo agonistico richiesto dalle due discipline. Sostiene inoltre la resistente che la normativa sul doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di calcio a 11 e calcio a 5 non impone alcun obbligo alle Società di verificare se gli/le atleti/e siano già stati schierati in campo nella medesima giornata, dovendo solo verificare la loro disponibilità alla convocazione; - la novità della questione richiede, ad avviso di questa Giudice, una valutazione complessiva delle norme richiamate da ambo le parti. L'art 34, comma 2, NOIF, prevede letteralmente che: "Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno". La norma non pone alcuna distinzione in relazione alle diverse discipline, è inserita nella sezione delle NOIF dedicata ai Calciatori (Titolo VI), e si ritiene dunque applicabile a tutte le categorie di atleti/e come previste dall'art. 27: professionisti; non professionisti; giovani; giocatori/giocatrici di Calcio a 5 non professionisti o giovani (categoria inserita con la modifica dell'art. 27 ad opera della FIGC, come da CU n. 212/A del 22/03/2022, in vigore dal 1^ luglio). Pertanto, la doglianza della ASD CIGLIANO CALCIO non pare del tutto infondata. Ugualmente, bisogna tener conto della introduzione della normativa sul doppio tesseramento, entrata in vigore il 1^ luglio 2022, e dunque applicata per la prima volta nella stagione sportiva in corso: se è pur vero che con la già richiamata delibera della FIGC del 22/03/2022, CU n. 212/A, l'art. 34 comma 2 NOIF non è stato oggetto di modifica, è altrettanto vero che, nell'abrogare l'art. 118 NOIF, la FIGC ha previsto in via transitoria che: "Le modifiche agli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104 e 106 entrano in vigore dal 1º luglio 2022. L'art. 94 septies entra in vigore dal 1º luglio 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrranno i seguenti effetti: a) il doppio tesseramento in società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle NOIF, permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività [...]". La FIGC ha dunque espressamente consentito, per le ipotesi in cui i calciatori/le calciatrici siano tesserati per le distinte discipline in due diverse Società lo svolgimento della doppia attività, senza espresse limitazioni, e come condivisibilmente evidenziato dalla AOSTA CALCIO 511, non è stato stabilito alcun obbligo normativo, in capo alle Società, di verifica dell'avvenuto schieramento in campo del/della tesserato/a nella medesima giornata con la squadra della differente divisione. Anzi, ad avviso di questa Giudice, la ridetta disposizione transitoria ha di fatto posto una eccezione alla disposizione di cui all'art. 34, comma 2, NOIF, sancendo espressamente la possibilità per i giocatori e le giocatrici con doppio tesseramento in Società distinte, come nel caso di specie, di svolgere senza limitazioni la doppia attività; considerato inoltre che, nel caso in esame, la ASD CIGLIANO CALCIO ha contestato lo schieramento in campo delle due giocatrici Bionaz e Mognol nella partita disputata in data 6/11/2022 dall'INDIPENDIENTE IVREA contro lo SPEZIA CALCIO FEMMINILE, ma non ha allegato alcuna prova di tale circostanza, in violazione del proprio onere probatorio

DELIBERA

- di respingere il ricorso della ASD CIGLIANO CALCIO, omologando il risultato ottenuto sul campo: SSDARL AOSTA CALCIO 511- ASD CIGLIANO CALCIO 1-0; - di addebitare sul conto della ASD CIGLIANO CALCIO l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta versato.

 

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