C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Gara FC VIGLIANO POLISPORTIVA – FERIOLO CALCIO
Gara FC VIGLIANO POLISPORTIVA - FERIOLO CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società ASD FC VIGLIANO POLISPORTIVA avverso la regolarità della gara disputata in data 13/11/2022 contro la Società ASD FERIOLO CALCIO, valida per il Campionato Promozione, Girone A, s.s. 2022/2023, ricorso regolarmente preannunciato con PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nonché alla Società avversaria in data 14/11/2022 nonché depositato presso i competenti Uffici e trasmesso alla controparte il successivo 16/11/2022, sempre a mezzo PEC; - rilevato che la Società ricorrente si duole del fatto che, nel corso della suddetta partita, la ASD FERIOLO CALCIO avrebbe violato le disposizioni dettate con C.U. n. 1 dell'1/07/2022 in tema di obbligo di impiego di giovani calciatori, a norma delle quali " nel corso delle singole gare del Campionato di Promozione 2022/2023 ciascuna compagine ha l'obbligo di utilizzare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse almeno tre giocatori cosi distinti in relazione alle seguenti fasce di età, in linea con le disposizioni minime imposte dalla Lega Nazionale Dilettanti: un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi un calciatore nato dal 1/1/2003 in poi un calciatore nato dal 1/1/2004 in poi". Secondo la ricostruzione dei fatti della ASD FC VIGLIANO POLISPORTIVA, la squadra avversaria avrebbe giocato per tutto il secondo tempo senza un giocatore nato dopo il 1/01/2004 in campo, avendo sostituito dal 1^ minuto della ripresa il n. 6 Ferraris Tommaso (nato il 2/10/2004) con il n. 17 Genesini Matteo (nato il 9/04/2002) e non essendoci altri giocatori dell'annata 2004 in campo;
esaminate le controdeduzioni e la memoria difensiva della Società resistente, trasmesse a mezzo PEC in data 14/11/2022 ed in data 18/11/2022 (queste ultime regolarmente inviate anche alla Società ricorrente), con le quali la ASD FERIOLO CALCIO osserva per contro di aver ottemperato agli obblighi di impiego di giovani calciatori nella gara in oggetto e che l'equivoco è sorto per un errore materiale di indicazione della data di nascita del Sig. Falciola Luca, indicata in distinta come 11/08/2003 invece che nella corretta data 4/08/2004; - verificato con l'Ufficio Tesseramenti che la data di nascita corretta del Sig. Luca Falciola è effettivamente il 4/08/2004, come indicato altresì nelle altre distinte di gara prodotte dalla resistente unitamente alla memoria difensiva; - rilevato altresì, dalla disamina del referto arbitrale, che la ASD FERIOLO CALCIO ha schierato in campo dall'inizio della partita il n. 3 Falciola Luca, annata 2004, il n. 6 Ferraris Tommaso, annata 2004, ed il n. 9 Gnata Alessandro, annata 2003, ed ha poi sostituito il n. 6 Ferraris con il n. 17 Genesini, annata 2002, schierando pertanto nella ripresa un giocatore del 2002, un giocatore del 2003 ed un giocatore del 2004; - ritenute quindi infondate, nel merito, le doglianze della ricorrente
DELIBERA
- di respingere il ricorso della ASD FC VIGLIANO POLISPORTIVA, in quanto infondato, con omologazione del risultato ottenuto in campo: FC VIGLIANO POLISPORTIVA - FERIOLO CALCIO 1-3 - di nulla disporre in merito alla tassa reclamo, che risulta versata.