C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/09/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOSTAN RODRIGO, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, C.G.S., sia invia autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.; della società A.S.D. TROFARELLO 1927 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti commessi dal suddetto calciatore.

Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOSTAN RODRIGO, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, C.G.S., sia invia autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.; della società A.S.D. TROFARELLO 1927 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti commessi dal suddetto calciatore.

Con atto del 15.07.2022 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. BOSTAN RODRIGO, nato il 25.7.1997, calciatore, per avere, in violazione delle norme epigrafate, in occasione del tesseramento con la Società A.S.D. TROFARELLO 1927, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera. Il procedimento trae origine dalla trasmissione, effettuata alla Procura Federale dal Responsabile Ufficio Tesseramento FIGC, della comunicazione ricevuta dalla Federazione Moldava di precedente tesseramento all’estero del suddetto calciatore e conseguente revoca del tesseramento in favore della richiedente Società A.S.D. TROFARELLO 1927, autorizzato sul presupposto di dichiarazione rivelatasi mendace. Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita la documentazione relativa al tesseramento autorizzato (dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazione estera; richiesta di tesseramento del calciatore da parte della Società A.S.D. TROFARELLO 1927; accettazione dell’Ufficio Tesseramento; comunicazione della Federazione Moldava all’Ufficio Tesseramento FIGC da cui si evince precedente tesseramento del giocatore; revoca del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramento FIGC). Nella seduta del 23.9.2022, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale e il sig. SIVORI Roberto, per delega del Presidente della Società A.S.D. TROFARELLO 1927. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: quattro giornate di squalifica nei confronti di BOSTAN RODRIGO; 500,00 Euro di ammenda nei confronti della Società A.S.D. TROFARELLO 1927. Il sig. SIVORI Roberto, per delega del Presidente della Società, formalizzava con la Procura un accordo per l’applicazione della sanzione, ridotta per il rito, di € 340,00 di ammenda. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi congrua l’entità dell’ammenda concordata tra la società A.S.D. TROFARELLO 1927 e la Procura Federale e pertanto dovrà trovare applicazione la sanzione stabilita dalle parti. Quanto alla posizione del giocatore BOSTAN RODRIGO gli atti processuali acquisiti consentono di ritenere sussistente il fatto di cui all’incolpazione; ed infatti dalla documentazione acquisita emerge per tabulas il contrasto tra la dichiarazione sottoscritta dal giocatore e la formale comunicazione pervenuta dalla Federazione Moldava, cui ha fatto seguito la significativa circostanza che lo stesso non abbia esercitato alcuna delle facoltà difensive indicategli con la comunicazione di conclusione 40 delle indagini e non sia comparso all’udienza fissata per la celebrazione del procedimento, regolarmente comunicatagli. Il Tribunale ritiene pertanto congrua l’applicazione nei confronti del calciatore della sanzione richiesta dalla Procura Federale di quattro giornate di squalifica.

P. Q. M.

 Il Tribunale Federale, visto l’accordo intercorso tra le parti, applica alla Società A.S.D. TROFARELLO 1927 l’ammenda di € 340,00 (trecentoquaranta); dichiara la responsabilità del giocatore BOSTAN RODRIGO deferito e, conseguentemente, gli infligge la sanzione della squalifica per quattro giornate.

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