C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di BELLOTTO Lorenzo, MICALIZZI Carlo, TONIOLO Luca, ERRICO Claudio, ERRICO Dylan, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la società S.S.D. REAL E NON SOLO con le rispettive qualifiche di Presidente, Dirigente Segretario, Vice Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, nei confronti di COVINO Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società REAL E NON SOLO, della società A.S.D. REAL E NON SOLO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F nonché art. 7 comma 1 Statuto Federale, il secondo ed il terzo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 C.G.S in relazione art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F, il quarto, il quinto ed il sesto della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F, il la Società della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 CGS.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di BELLOTTO Lorenzo, MICALIZZI Carlo, TONIOLO Luca, ERRICO Claudio, ERRICO Dylan, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la società S.S.D. REAL E NON SOLO con le rispettive qualifiche di Presidente, Dirigente Segretario, Vice Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, nei confronti di COVINO Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale per la società REAL E NON SOLO, della società A.S.D. REAL E NON SOLO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F nonché art. 7 comma 1 Statuto Federale, il secondo ed il terzo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 C.G.S in relazione art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F, il quarto, il quinto ed il sesto della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F, il la Società della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 CGS.
Con atto del 9..9.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. BELLOTTO per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore COVINO Edoardo, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo, in occasione delle gare relative agli incontri FUTSAL CANAVESE - REAL E NON SOLO disputata in data 14/04/2022, e REAL E NON SOLO - SAUZE D'OULX disputata in data 28/02/2022, entrambe valevoli per il campionato serie D calcio a 5, nonché per aver consentito o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; il sig. MICALIZZI ed il sig. TONIOLO per avere in occasione delle gare relative agli incontri FUTSAL CANAVESE - REAL E NON SOLO disputata in data 14/04/2022 e REAL E NON SOLO - SAUZE D’OULX, disputata in data 28/02/2022, entrambe valevoli per il campionato di serie D calcio a 5, impiegato il cacciatore COVINO Edoardo non tesserato per la società REAL E NON SOLO e indicato con altro nominativo nella distinta di gara di quest'ultima consegnata all'arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. ERRICO Claudio per aver contribuito fattivamente all'impiego del calciatore COVINO Edoardo consentendo che lo stesso venisse inserito nelle distinte di gara relative agli incontri con il FUTSAL CANAVESE del 14/02/2022 e con il SAUZE D’OULX del 21/02/2022 entrambi validi per il campionato di serie D calcio a 5 con le generalità del proprio figlio ERRICO Dylan, partecipando alle gare senza che lo stesso ne avesse titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, inoltre in occasione dell'incontro con la società SAUZE D’OULX pur essendo segnalato nella distinta dei partecipanti alla gara in qualità di assistente all'arbitro, firmava la medesima distinta prima che fosse consegnata al direttore di gara attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. ERRICO Dylan per avere contribuito fattivamente all'impiego del calciatore COVINO Edoardo consentendo che lo stesso, venendo inserito con le generalità di ERRICO Dylan nelle distinte del calciatori della società REALE E NON SOLO partecipanti alle gare in occasione degli incontri con il Futsal Canavese del 14/02/2022 e con il SAUZE D’OULX del 21/02/2022, entrambi validi per il campionato di serie D calcio a 5 partecipasse attivamente ai due citati incontri senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. COVINO Edoardo per avere preso parte alle gare in occasione degli incontri con il FUTSAL CANAVESE del 14/02/2022 e con il SAUZE D’OULX del 21/02/2022 entrambi validi per il campionato di serie D calcio a 5, venendo schierato nelle fila della società REAL E NON SOLO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, La società A.S.D.C. REAL E NON SOLO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati. Il procedimento trae origine da un provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si rilevava l’irregolare posizione del calciatore COVINO Edoardo nella gara REAL E NON SOLO – SAN REMO 72 del 4.4.2022 e, ricevuta la segnalazione che detta condotta era stata realizzata in altri incontri, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e venivano interrogati i protagonisti della vicenda. Nella seduta del 21.10.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Luca Maspero in rappresentanza della Procura Federale ed i signori BELLOTTO Lorenzo in proprio ed in qualità di Presidente della Società deferita, MICALIZZI Carlo, ERRICO Claudio ed ERRICO Dylan. Restavano assenti il sig. TONIOLO Luca ed il sig. COVINO Edoardo in quali, tuttavia, giustificavano la mancata comparizione il primo con improrogabili impegni di lavoro, il secondo con documentati impegni di carattere sportivo. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e si formalizzavano accordi tra la Procura Federale ed i deferiti per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 5 di inibizione rispettivamente a carico del sig. BELLOTTO LORENZO e del sig. ERRICO Claudio, mesi 3 di inibizione a carico del sig. MICALIZZI Carlo, squalifica per tre gare a carico del sig. ERRICO Dylan, ammenda per € 300,00 e 3 punti di penalizzazione in classifica a carico della società REAL E NON SOLO. Il Tribunale disponeva altresì lo stralcio delle posizioni di TONIOLO Luca e COVINO Edoardo, rinviando la trattazione all’udienza del 18.11.2022 ore 15,30. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità dei Tesserati e della società deferita, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 C.G.S, Applica al sig. BELLOTTO Lorenzo la sanzione dell’inibizione per mesi cinque, al sig. MICALIZZI Carlo la sanzione dell’inibizione per mesi tre, al sig. ERRICO Claudio la sanzione dell’inibizione per mesi cinque al sig. ERRICO Dylan la sanzione della squalifica per tre turni di gara, alla società REAL E NON SOLO la sanzione dell'ammenda per € 300,00 (trecento/00) e della penalizzazione in classifica per tre punti.
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