C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Stralcio dal deferimento della Procura Federale nei confronti di BELLOTTO Lorenzo, MICALIZZI Carlo, TONIOLO Luca, ERRICO Claudio, ERRICO Dylan, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la società S.S.D. REAL E NON SOLO con le rispettive qualifiche di Presidente, Dirigente Segretario, Vice Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, nei confronti di COVINO Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società REAL E NON SOLO, della società A.S.D. REAL E NON SOLO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F nonché art. 7 comma 1 Statuto Federale, il secondo ed il terzo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 C.G.S in relazione art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F, il quarto, il quinto ed il sesto della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F, il la Società della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 CGS.

Stralcio dal deferimento della Procura Federale nei confronti di BELLOTTO Lorenzo, MICALIZZI Carlo, TONIOLO Luca, ERRICO Claudio, ERRICO Dylan, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la società S.S.D. REAL E NON SOLO con le rispettive qualifiche di Presidente, Dirigente Segretario, Vice Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, nei confronti di COVINO Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale per la società REAL E NON SOLO, della società A.S.D. REAL E NON SOLO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F nonché art. 7 comma 1 Statuto Federale, il secondo ed il terzo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 C.G.S in relazione art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F, il quarto, il quinto ed il sesto della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F, il la Società della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 CGS.

All’udienza del 21.10.2022 relativa al deferimento indicato in oggetto, il Tribunale disponeva la separazione del procedimento disciplinare a carico dei signori TONIOLO Luca e COVINO Edoardo, che avevano documentato l’impossibilità a comparire all’udienza, a norma dell’art. 38 C.G.S. CONI, rinviando l’esame delle posizioni indicate all’udienza del 18.11.2022. Va ricordato che il TONIOLO era stato deferito per avere in occasione delle gare relative agli incontri FUTSAL CANAVESE - REAL E NON SOLO disputata in data 14/04/2022 e REAL E NON SOLO - SAUZE D’OULX, disputata in data 28/02/2022, entrambe valevoli per il Campionato di serie D calcio a 5, impiegato il cacciatore COVINO Edoardo non tesserato per la società REAL E NON SOLO e indicato con altro nominativo nella distinta di gara di quest'ultima consegnata all'arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; mentre il sig. COVINO Edoardo per avere preso parte alle gare in occasione degli incontri con il FUTSAL CANAVESE del 14/02/2022 e con il SAUZE D’OULX del 21/02/2022 entrambi validi per il campionato di serie D calcio a 5, venendo schierato nelle fila della società REAL E NON SOLO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, Il procedimento trae origine da un provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si rilevava l’irregolare posizione del calciatore COVINO Edoardo nella gara REAL E NON SOLO – SAN REMO 72 del 4.4.2022 e, ricevuta la segnalazione che detta condotta era stata realizzata in altri incontri, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e venivano interrogati i protagonisti della vicenda. Nella seduta del 18.11.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Luca Maspero in rappresentanza della Procura Federale ed i signori TONIOLO Luca e COVINO Edoardo. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e si formalizzavano accordi tra la Procura Federale ed i deferiti per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 5 di inibizione a carico del sig. TONIOLO Luca, 3 giornate di squalifica a carico del sig. COVINO Edoardo. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità dei Tesserati deferiti. Le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 C.G.S,  Applica al sig. TONIOLO Luca la sanzione dell’inibizione per mesi cinque ed al sig. COVINO Edoardo la sanzione della squalifica per tre turni di gara.

 

 

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