C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Fabio Tunno, del sig. Giuseppe Nocera e del sig. Hamza Makdoum, nonché della ASD ACCADEMIA REAL TORINO, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1, 43 commi 1 e 6 delle NOIF e 7 comma 1 dello Statuto Federale, il secondo della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, il terzo della violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.F. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 delle NOIF, la società ASD Accademia Real Torino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai predetti nominativi

Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Fabio Tunno, del sig. Giuseppe Nocera e del sig. Hamza Makdoum, nonché della ASD ACCADEMIA REAL TORINO, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1, 43 commi 1 e 6 delle NOIF e 7 comma 1 dello Statuto Federale, il secondo della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, il terzo della violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.F. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 delle NOIF, la società ASD Accademia Real Torino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai predetti nominativi

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 25.10.22 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva: - il sig. Fabio Tunno, all’epoca dei fatti presidente della ASD Accademia Real Torino, il quale aveva omesso di tesserare il calciatore sig. Hamza Maikdoum e consentito che lo stesso partecipasse, privo della certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alla gara del 24.4.2022 tra la ASD San Paolo Torino e la ASD Accademia Real Torino tra le file di quest’ultima, utilizzando il nominativo di altro calciatore tesserato che non aveva preso parte alla gara sebbene presente in distinta; -il sig, Giuseppe Nocera, dirigente accompagnatore della ASD Accademia Real Torino, il quale aveva sottoscritto la distinta della gara sopra indicata, che riportava il nominativo di un giocatore non presente e fittiziamente sostituito dal sig. Hamza Makdoum; -il sig. Hamza Makdoum, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato, per aver preso parte alla predetta gara senza averne titolo, utilizzando il nominativo di altro giocatore effettivamente tesserato e non presente anche se inserito in distinta e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’accertamento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. Deferiva altresì la ASD Accademia Real Torino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i fatti e comportamenti posti in essere dai predetti nominativi.

All’udienza del 18.11.2022, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano il dott. Luca Maspero in rappresentanza della Procura Federale, i sigg.ri Fabio Tunno - in proprio e quale presidente della ASD Accademia Real Torino -, Giuseppe Nocera e Hamza Makdoum. Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 127 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti concordavano quindi l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi tre per il sig. Fabio Tunno, dell’inibizione di mesi tre per il sig. Giuseppe Nocera, della squalifica per quattro giornate per il giocatore Hamza Makdoum, della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di € 400,00 per la ASD Accademia Real Torino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta formulata dalle parti deferite di definizione del procedimento a norma dell’art. 127 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai soggetti deferiti ed alla società incolpata, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al signor Fabio Tunno la sanzione dell’inibizione per mesi tre, al sig. Giuseppe Nocera la sanzione dell’inibizione per mesi tre, al sig. Hamza Makdoum la sanzione della squalifica per quattro gare ed alla ASD Accademia Real Torino le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso e l’ammenda di € 400,00.

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