C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Pietro TRINCAS, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD PONDERANO, per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a) CGS per avere lo stesso in data 12.5.2022 inviato all’arbitro designato per la direzione della gara ASD VIGLIANO – ASD PONDERANO del 14.5.2022, Campionato Juniores Provinciale Biella, per il tramite del social network INSTAGRAM, un messaggio vocale nel quale profferiva le seguenti parole “figlio di puttana vedi di arbitrare bene che ti spacco la faccia”; la società ADS PONDERANO, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’art.6, co.2, CGS (vigente all’epoca dei fatti) per la condotta sopra descritta ascrivibile al proprio tesserato;

Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Pietro TRINCAS, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD PONDERANO, per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a) CGS per avere lo stesso in data 12.5.2022 inviato all’arbitro designato per la direzione della gara ASD VIGLIANO – ASD PONDERANO del 14.5.2022, Campionato Juniores Provinciale Biella, per il tramite del social network INSTAGRAM, un messaggio vocale nel quale profferiva le seguenti parole “figlio di puttana vedi di arbitrare bene che ti spacco la faccia”; la società ADS PONDERANO, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell'art.6, co.2, CGS (vigente all'epoca dei fatti) per la condotta sopra descritta ascrivibile al proprio tesserato;

Con atto del 25.10.2022 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe. All’udienza del 18.11.22, compariva Ermanno ROSSO per la società ASD PONDERANO, Presidente e legale rappresentante pro tempore Il Procuratore Federale, dott. Luca MASPERO, e la società ASD PONDERANO per il tramite del suo Presidente, raggiungevano un accordo ex art.127 CGS (già art.23) alle seguenti condizioni: euro 400 di ammenda;

Con riferimento alla posizione TRINCAS, la Procura Federale illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendone la condanna alle seguenti sanzioni: 6 gare di squalifica. Questo Tribunale non ritiene accoglibile la richiesta in quanto eccessiva non tanto rispetto alla gravità dei fatti, francamente inaccettabili, ma poiché si ritiene di valorizzare ulteriormente il comportamento successivo del TRINCAS che si è scusato per il proprio comportamento.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta applica ai sensi dell’art.127 CGS (già art.23): la sanzione della ammenda di euro 400,00 alla società ASD PONDERANO Dichiara la responsabilità del sig. Agostino TRINCAS e per l’effetto lo condanna alla sanzione della squalifica per 4 gare.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it