C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 5 del 18/07/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di VENSON OKONOSKY Joao Pedro, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società S.S.D. TRE VALLI e della società S.S.D. TRE VALLI, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 40 comma 6 N.O.I.F, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di VENSON OKONOSKY Joao Pedro, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società S.S.D. TRE VALLI e della società S.S.D. TRE VALLI, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 40 comma 6 N.O.I.F, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS.
Con atto del 12.5.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. VENSON OKONOSKY per avere, in data 16.12.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. TRE VALLI, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere; La società S.S.D. TRE VALLI a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor VENSON OKONOSKY Joao Pedro. Il procedimento trae origine da una nota in data 23.12.2021 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tesseramenti segnalava alla Procura Federale che il calciatore deferito, che all’atto della richiesta di tesseramento aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera, risultava in realtà tesserato per la Federazione Brasiliana (Confederacao Brasileira de Futebol) e, precisamente, per la società LIGA DE FUTEBOL DE GUARAPUAVA affiliata alla medesima. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti Nella seduta del 15.7.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Andrea DELLA VALLE in rappresentanza della Procura Federale e L’Avv. Domenico FALANGA in rappresentanza della società TRE VALLI. Restava assente il calciatore deferito. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per quattro gare a carico del VENSON OKONOSKY Joao Pedro e dell’ammenda per € 500,00 a varico della TRE VALLI. Il Difensore della Società richiamava ed illustrava le argomentazioni svolte nella memoria inviata nelle more dell’udienza e chiedeva che la TRE VALLI venisse dichiarata esente da responsabilità ovvero, in subordine, venisse contenuta la sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le prove documentali acquisite dimostrano la responsabilità del VENSON OKONOSKY in relazione alla violazione ascritta. Tuttavia, rilevato che dalla dichiarazione della Federazione brasiliana si evince che il vincolo per la squadra locale sarebbe scaduto il 31/12/2021 e considerata la giovane età del giocatore, appare equo contenere l’entità della sanzione nel minimo, ovverosia nella squalifica per un turno di gara. Sussiste altresì la responsabilità della società deferita. Le pur apprezzabili argomentazioni svolte nella memoria difensiva non consentono di discostarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva, vedasi, fra tutte, CFA n.090 2019/2020 in cui, analizzando un caso analogo, richiamate una serie di decisioni in cui i vari organi di giustizia sportiva hanno ritenuto la sussistenza della responsabilità oggettiva della società, viene configurata “… la responsabilità colposa della società che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell'atleta forse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell'art 40 comma sei delle NOIF.” Tuttavia, le considerazioni sopra svolte in riferimento alla posizione del calciatore deferito possono valere anche per la società e dunque la sanzione a carico della TRE VALLI può essere contenuta in € 100,00 di ammenda.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale:
Dichiara il sig. VENSON OKONOSKY Joao Pedro responsabile dell’illecito a lui ascritto e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per un turno di gara; Dichiara la società TRE VALLI responsabile dell’illecito ascritto e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda per € 100,00 (cento/00)
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