F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0066/CFA pubblicata il 6 Febbraio 2023 (motivazioni) – Presidente Federale

 

Decisione/0066/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0089/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0089/CFA/2022-2023, proposto dal Presidente Federale in data 26 gennaio 2023,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 462 del 10 gennaio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 2 febbraio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso; nessuno è presente per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. L’impugnata decisione, emessa dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, si riferisce alla gara svoltasi il 7 gennaio 2023 tra la Città di Potenza Calcio a 5 e il Sammichele 1992, valevole per il Campionato nazionale di Calcio a 5 - Serie B.

Nel Comunicato Ufficiale n. 462 della Divisione Calcio a 5 del 10 gennaio 2023, il Giudice sportivo, basandosi su quanto emerso dagli atti ufficiali di gara, riferisce che la stessa veniva “definitivamente sospesa dall'arbitro al minuto 13'20'' del primo tempo allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara. Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli dal collega e decideva di sospendere definitivamente la gara e, grazie all'intervento dei calciatori e dei dirigenti locali, la terna arbitrale riusciva a raggiungere gli spogliatoi mentre i sostenitori locali rivolgevano loro frasi offensive e minacciose. L'arbitro n.2, a seguito dello schiaffo ricevuto, si recava in serata presso il Pronto Soccorso di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di due giorni”.

Con la decisione impugnata, il Giudice sportivo ha irrogato al Città di Potenza Calcio a 5 la sanzione disciplinare dell’ammenda di . 1.000,00, disponendo altresì “la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse”, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza.

2. Riferisce il reclamante Presidente Federale che, con segnalazione del 17 gennaio 2023, a seguito di nota della Commissione studi osservatorio violenza, l’Associazione italiana arbitri sottoponeva alla sua attenzione il suddetto provvedimento, per le valutazioni di competenza e l’eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il medesimo reclamante, premesso che “l’incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara (da parte di soggetti tesserati e non), in particolare nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile … assume connotati davvero agli antipodi rispetto al gioco del calcio”, riferiva della necessità di “contrastare (tale fenomeno) con fermezza in virtù della salvaguardia dei basilari principi ai quali l’ordinamento sportivo si ispira”.

Ciò premesso, evidenziava come nell’impugnata decisione non si facesse riferimento ad altri fenomeni occorsi nel corso della gara, riferibili sia ad uno degli atleti del Città di Potenza Calcio a 5 (espulso) sia al pubblico dei relativi tifosi (resosi protagonista di insulti e minacce nei confronti degli arbitri) e, facendo riferimento agli artt. 6, 8, 10 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva, chiedeva la riforma dell’impugnata decisione “comminando altra e più severa sanzione”.

3. Nell’udienza, svoltasi in videoconferenza, del 2 febbraio 2023, nessuno era presente per le parti. Il Collegio, quindi, si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I fatti di causa, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e non hanno formato oggetto di contestazione.

Dalla lettura del documento emerge una pluralità di avvenimenti, tutti avvenuti in rapida successione temporale, potenzialmente in grado di turbare il regolare svolgimento della gara.

Infatti, al minuto 13 veniva disposta l’espulsione del capitano della squadra Città di Potenza Calcio a 5, per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Peraltro, il medesimo atleta - anche dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione - continuava a inveire nei confronti del direttore di gara e tentava di arrivare al contatto fisico con lo stesso prima di essere accompagnato dai compagni di squadra e da un dirigente della società al di fuori del campo di gioco; infine, anche dopo aver abbandonato il campo di gioco, l’atleta continuava ad insultare e minacciare l’arbitro.

Subito dopo, al minuto al 13 e 20, un tifoso della società Città di Potenza, che sostava dietro la balaustra che separa la zona riservata al pubblico dal rettangolo di gioco, colpiva con un forte schiaffo alla nuca il secondo arbitro, che si trovava lungo la linea laterale. A quel punto, l’arbitro, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, la sospendeva.

A partita sospesa, i direttori di gara, vista la presenza nei pressi del tunnel che conduce alla zona riservata agli atleti di diversi sostenitori della medesima società Città di Potenza Calcio a 5, i quali continuavano ad insultare l’arbitro raggiunto dallo schiaffo, chiedevano ed ottenevano dal vice-capitano della medesima squadra di essere accompagnati, insieme ad altri dirigenti societari, nei propri spogliatoi.

Giunto al Pronto soccorso di Policoro, al secondo arbitro veniva diagnosticato un trauma da schiaffo occipitale, con prognosi di due giorni.

Dall’esame degli atti emergono alcuni fatti non controversi: a) il secondo arbitro è stato vittima di un comportamento violento (schiaffo occipitale); b) l’autore di tale comportamento era un sostenitore della Città di Potenza Calcio a 5; c) il fatto è stato preceduto e seguito da minacce profferite nei confronti di entrambi i direttori di gara sia da parte del capitano della medesima squadra sia da parte dei relativi sostenitori.

2. Orbene, come è noto “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone” (art. 26, CGS FIGC).

Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi.

Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: <<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>.

Orbene, nel caso di specie, sussistono sia le minacce e le aggressioni verbali sia la violenza fisica esercitata su uno dei direttori di gara.

In tal senso, vi sono i presupposti per l’applicazione del disposto degli artt. 6 e 26, CGS FIGC e, dunque, deve ritenersi corretta e da confermare la decisione assunta dal Giudice sportivo di irrogare nei confronti della società Città di Potenza Calcio a 5, in seguito al comportamento dei suoi sostenitori, la sanzione dell’ammenda per euro 1.000,00.

3. Peraltro, in considerazione del reclamo proposto, questo Collegio deve valutare se i fatti, come sopra descritti, integrino altresì gli estremi per l’applicazione della diversa fattispecie di cui all’art. 10, CGS FIGC.

Difatti, secondo il primo comma di articolo “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.”

Ai sensi, poi, del successivo comma 5:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.”

La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, CGS è stata interpretata – sul punto, invero, in modo particolarmente perspicuo – dalla Corte sportiva d’appello nazionale nel senso che la ratio della norma si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l’art. 17 C.G.S. [codice previgente n.d.r.] costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie […] individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la più grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara. (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019).

4. Orbene appare evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo.

A ragione, nel reclamo, si sostiene che l’ordinamento sportivo considera la figura del direttore di gara come qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.

Del resto – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023).

Nella fattispecie in esame, l’impossibilità di salvaguardare la tranquillità del secondo arbitro e, dunque, di assicurare la prosecuzione della direzione di gara in un indispensabile clima di serietà, serenità e correttezza è resa evidente non solo dalla gravità dell’aggressione fisica subita, come emerge anche dal richiamato referto medico, ma anche dalla complessiva situazione di minaccia che gravava sui direttori di gara, come reso evidente non solo dall’aggressione fisica subita da uno di essi ma altresì dagli atteggiamenti e dalle minacce giunte sia da uno degli atleti che dai relativi sostenitori.

La sussistenza di tale complessiva situazione rende evidente l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS, si impone l’applicazione della sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 06 (trattandosi di gara di calcio a cinque).

In applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, tale sanzione si aggiunge a quella, già inflitta, dell’ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Città di Potenza Calcio a 5 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e conferma la sanzione dell'ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Luigi Caso  

                                                                                                                                                             

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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