C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. OLEGGIO CASTELLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 10.11.2022 della Delegazione Provinciale VCO in relazione alla gara PREGLIESE – OLEGGIO CASTELLO disputata in data 6.11.2022, Campionato di III Categoria, Girone UN

Reclamo della società A.S.D. OLEGGIO CASTELLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 10.11.2022 della Delegazione Provinciale VCO in relazione alla gara PREGLIESE - OLEGGIO CASTELLO disputata in data 6.11.2022, Campionato di III Categoria, Girone UN

Con reclamo inviato in data 12.11.2022, la OLEGGIO CASTELLO si duole del provvedimento indicato in oggetto unicamente per la parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il dirigente accompagnatore sig. MASTROIANNI Filippo fino al 11.1.2023 e ne chiede la riduzione. La società ricorrente riconosce la correttezza degli altri provvedimenti disciplinari assunti nella delibera impugnata ma sostiene che la sanzione inibizione per due mesi inflitta al proprio dirigente accompagnatore sia eccessiva in riferimento alla violazione accertata. Il reclamo può trovare accoglimento. Il sig. Mastroianni è stato sanzionato per aver schierato nella gara indicata in oggetto un calciatore non in regola col tesseramento. Detto illecito, allorquando non assuma particolari connotati di gravità viene sanzionato con l’inibizione per un mese. Appare pertanto equo contenere la durata dell’inibizione a carico del sig. MASTROIANNI fino al 6.12.2022. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo,

RIDUCE

l’entità dell’inibizione a carico del sig. Filippo MASTROIANNI determinandone la durata fino al 6.12.2022. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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