C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della A.S.D. BEPPE VIOLA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 43 del 17.11.2022, con i quali veniva comminata la sanzione della perdita della gara tra la ricorrente e la ASD MODERNA MIRAFIORI del 13.11.2022, valida per il Campionato Under 17 Regionali girone D, l’ammenda di € 100,00 alla ricorrente e la squalifica per 2 giornate ai giocatori GOTRO Emanuele, PALUMBO Davide e PUGLISI Giorgio

Reclamo della A.S.D. BEPPE VIOLA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 43 del 17.11.2022, con i quali veniva comminata la sanzione della perdita della gara tra la ricorrente e la ASD MODERNA MIRAFIORI del 13.11.2022, valida per il Campionato Under 17 Regionali girone D, l’ammenda di € 100,00 alla ricorrente e la squalifica per 2 giornate ai giocatori GOTRO Emanuele, PALUMBO Davide e PUGLISI Giorgio

La società BEPPE VIOLA CALCIO ha proposto ricorso mediante il quale richiede l’annullamento dei provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe, contestando la ricostruzione così come risultante dalla documentazione ufficiale della gara ed adducendo il fatto che il direttore di gara sarebbe stato informato dello scambio dei pantaloncini dei giocatori coinvolti nell’episodio in esame, giustificando quindi il fatto che il giocatore GOTRO Emanuele avesse un pantaloncino con un numero diverso da quello della maglia. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che non risulta agli atti la prova della comunicazione del ricorso alla società avversaria, come previsto dall’art. 76 comma 3 C.G.S., con la conseguenza che il medesimo deve essere dichiarato inammissibile; peraltro non sono impugnabili ai sensi dell’art. 137 C.G.S. le squalifiche dei calciatori sino a due giornate di gara e dunque il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DICHIARA INAMMISSIBILE

Il ricorso di cui trattasi, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.

 

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