C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 41 del 10/11/2022 in riferimento alla gara ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA – PRO DRONERO disputata il 6/11/22 – Campionato Eccellenza – Girone B

Reclamo proposto da ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 41 del 10/11/2022 in riferimento alla gara ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA – PRO DRONERO disputata il 6/11/22 - Campionato Eccellenza - Girone B

La Società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti di irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 700,00 “Per il comportamento offensivo, antisportivo e violento dei propri associati. In particolare, per tutta la durata della gara i tifosi insultavano ripetutamente i componenti della terna ed i giocatori avversari. Inoltre, alcune persone riconducibili alla Società ospitante (riconosciuti dalla tuta con lo stemma della Luese) piazzate dietro alle panchine, insultavano e minacciavano il direttore di gara e si rendevano colpevoli di atteggiamenti ostruzionistici, allontanando o requisendo i palloni che uscivano dal terreno di gioco e che venivano loro consegnati dai componenti della panchina. A fine gara, un gruppo di ragazzini accompagnati dai genitori, riconducibili alla Luese dalle bandiere con lo stemma, lanciava contro l'arbitro una moneta (di grandezza pari a quella da 10 cent), colpendolo alla schiena e provocandogli un fastidioso dolore, risolto in qualche minuto. Sanzione comminata ex art 26 CGS; in caso di recidiva, si procederà con la squalifica del campo per due o più giornate.” La reclamante chiede la riduzione della sanzione irrogata rilevando che: 1) soltanto dopo il 55 ° minuto di gioco vi siano state proteste, originate da errate decisioni arbitrali; 2) alcuni comportamenti ostruzionistici di tesserati hanno trovato l’opposizione dei dirigenti della squadra che li hanno impediti e 3) l’associazione non ha settore giovanile e pertanto non sarebbero identificabili come sostenitori della LUESE i ragazzini che avrebbero colpito l’arbitro con una moneta; nè tali fatti sarebbero stati resi noti al Dirigente che ha accompagnato la terna arbitrale fuori dal terreno di gioco a fine gara. La Corte osserva che il referto di gara, che gode di efficacia privilegiata, dà conto dettagliatamente dei fatti posti a base della sanzione inflitta e che le argomentazioni della reclamante non sono idonee a contraddirlo; ritiene equa in relazione a tali comportamenti l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 500,00. Per questi motivi

ACCOGLIE

il reclamo proposto dalla società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA rideterminando la sanzione inflitta a suo carico nell’ammenda nella misura di € 500,00. Nulla dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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