C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Reclamo della società G.S.D. VOLPIANO PIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 17/11/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita G.S.D. VOLPIANO PIANESE – A.S.D. ALICESE, disputata in data 13/11/2022, nell’ambito del campionato di Eccellenza, girone A

Reclamo della società G.S.D. VOLPIANO PIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 17/11/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita G.S.D. VOLPIANO PIANESE - A.S.D. ALICESE, disputata in data 13/11/2022, nell’ambito del campionato di Eccellenza, girone A

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 21/11/2022 la società G.S.D. VOLPIANO PIANESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica per tre giornate al calciatore LIMA BARBOSA MAYA GUSTAVO perché “in seguito ad insulti rivolti ad un suo compagno, iniziava una mass confrontation con un avversario, con reciproci spintoni e insulti generando una mischia e una situazione pericolosa tra i vari giocatori della due squadre”. Con l’atto di impugnazione la reclamante si duole dell’incongruità della sanzione rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco, atteso che ci sarebbe stato un confronto tra giocatori nel quale il sig. LIMA interveniva a difesa di un compagno, successivamente all’inizio della lite tra avversari. La società reclamante, pur ammettendo le responsabilità del giocatore, ritiene eccessiva la sanzione inflittagli e ne invoca una riduzione. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Il referto arbitrale descrive chiaramente la condotta del giocatore squalificato come un acceso confronto – caratterizzato da insulti e spintoni - con un avversario, peraltro destinatario del medesimo provvedimento di squalifica. Ora, a prescindere dal soggetto che ha ingenerato la lite in campo, vi è stata sicuramente l’accettazione di un confronto aggressivo da parte di entrambi i giocatori, anzi, stando al referto arbitrale, l’attuale ricorrente ha posto in essere una reazione violenta ad un insulto verbale, peraltro non rivolto alla sua persona. Ciò posto, in assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza da parte del giocatore, in uno con l’assenza di altre motivazioni che consentano la concessione di circostanze attenuanti, la sanzione comminata si presenta proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal giocatore squalificato

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da G.S.D. VOLPIANO PIANESE e, per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare effettive al giocatore LIMA BARBOSA MAYA GUSTAVO. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società, che peraltro non risulta versata.

 

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