C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. BOVES MDG CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 24.11.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara TRE VALLI – BOVES MDG CUNEO disputata in data 20.11.2022, Campionato di I Categoria, Girone F
Reclamo della società A.S.D. BOVES MDG CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 24.11.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara TRE VALLI - BOVES MDG CUNEO disputata in data 20.11.2022, Campionato di I Categoria, Girone F
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 29.11.2022, la A.S.D. BOVES MDG CUNEO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare il calciatore ARMITANO Joshua e ne chiede la riduzione. La società ricorrente mette in evidenza talune incongruenze, riportate nel referto, in relazione al momento in cui il giocatore sanzionato avrebbe proferito le minacce nei confronti dell’arbitro e 44 sostiene che è impossibile che il fatto sia avvenuto immediatamente dopo il termine della gara, come indicato, in quanto il direttore di gara disponeva ancora del modulo recante l’indicazione di ammoniti ed espulsi. Al momento della consegna del detto modulo i giocatori si sarebbero trovati all’interno del proprio spogliatoio senza alcuna possibilità di conferire col direttore di gara e all’uscita non avrebbero avuto alcun contatto col medesimo. Inoltre, viene negata qualsiasi responsabilità dell’ARMITANO ovvero di altri tesserati del BOVES MDG CUNEO in relazione agli sputi che avrebbero attinto l’auto del direttore di gara. Il reclamo non può essere accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Effettivamente, dalla lettura del referto, il momento in cui è accaduto il fatto è di difficile individuazione, ma ciò non vale a far ritenere inventato l’episodio. E’ assai probabile che il direttore di gara abbia ricevuto le minacce di morte dopo il termine della gara all’interno degli spogliatoi ed abbia consegnato il modulo espulsi ai dirigenti delle società omettendo di registrare tempestivamente la condotta tenuta dal giocatore sanzionato. La sanzione applicata dal Giudice Sportivo, unicamente per le ingiurie e minacce di morte ricevute dall’arbitro e senza alcun riguardo per gli altri fatti riportati nel referto, appare congrua alla gravità dell’episodio descritto dal direttore di gara e merita piena conferma.
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello
RIGETTA il reclamo della A.S.D. BOVES MDG CUNEO disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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