C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD POL. BRUINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 17/11/2022 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara USD SCALENGHE – ASD POL. BRUINESE, disputata in data 12/11/2022, nell’ambito del Campionato Cat. Esordienti, annata 2010
Reclamo proposto dalla Società ASD POL. BRUINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 17/11/2022 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara USD SCALENGHE – ASD POL. BRUINESE, disputata in data 12/11/2022, nell’ambito del Campionato Cat. Esordienti, annata 2010
Con reclamo pervenuto in data 20/11/2022 a mezzo PEC, la ASD POL. BRUINESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del dirigente PAGANO ANDREA l’inibizione fino al 30/06/2023 con la seguente motivazione “Dall'esame dell'allegato al rapporto di gara si evince che, durante lo svolgimento del terzo tempo della gara SCALENGHE – POLISPORTIVA BRUINESE SQ.B, il Sig. Pagano Andrea (POLISPORTIVA BRUINESE) abbandonava il terreno di gioco per dirigersi sugli spalti con chiare intenzioni di commettere violenza fisica nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria comprendenti anche atti intimidatori nei confronti di donne e minori. Nel tentativo di riportare l'ordine, la società Usd Scalenghe contattava telefonicamente le forze dell'ordine che ritenevano di non dover intervenire per il normalizzarsi della situazione. Al rientro negli spogliatoi alcuni giocatori della società Usd Scalenghe mostravano chiari segni di disagio, paura e turbamento quali pianto e tremore. La società Polisportiva Bruinese si rifiutava di presentare una propria dichiarazione in allegato al referto di gara. Il Sig. Pagano Andrea è pertanto da ritenersi gravemente responsabile di quanto accaduto trattandosi di un fatto commesso da un adulto (ricoprente l'incarico di dirigente/massaggiatore e quindi investito della tutela della salute dei giocatori) alla presenza di minori di appena 12 anni di età all'interno di una competizione (attività di base) che ha esclusivamente finalità ludiche, didattiche ed educative. La sanzione comminata tiene conto del periodo invernale di sospensione dell'attività.”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società Bruinese ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio dirigente, costretto ad abbandonare il recinto di gioco a causa di impegni lavorativi, avendo notato che alcuni genitori si insultavano pesantemente sino ad arrivare a spintonarsi, si vedeva costretto ad intervenire tra gli spalti per sedare gli animi delle opposte tifoserie. La ricorrente produce altresì dichiarazioni testimoniali che confermano tale ricostruzione dei fatti, negando sia gli atti di violenza sia gli atti intimidatori nei confronti di donne e minori. Il ricorso appare parzialmente fondato. 46 A seguito della disamina delle dichiarazioni rese dalle due opposte società, considerata l’assenza di referto arbitrale nella suddetta categoria, non essendoci prova certa della violenza perpetrata dal Sig. Andrea Pagano così come descritta dalla squadra avversaria, questa Corte ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dal dirigente l’ipotesi delineata all’art. 39, comma 3 CGS (Condotta gravemente antisportiva), la quale prevede quale sanzione minima l’inibizione per un mese.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Pol. Bruinese e riduce la sanzione nei confronti del Sig. Andrea Pagano all’inibizione fino al 31 Gennaio 2023. In ragione del parziale accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.
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