C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della A.S.D. OMEGNA 1906 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 48 del 1.12.2022, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattordici gare al calciatore sig. PASTORELLI Morris (gara F.C. VIGLIANO / OMEGNA 1906 disputata il 27.11.2022, valida per il Campionato di Promozione girone A)

Reclamo della A.S.D. OMEGNA 1906 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 48 del 1.12.2022, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattordici gare al calciatore sig. PASTORELLI Morris (gara F.C. VIGLIANO / OMEGNA 1906 disputata il 27.11.2022, valida per il Campionato di Promozione girone A)

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. OMEGNA 1906 richiede una significativa riduzione del provvedimento di cui in oggetto, non contestando le risultanze del rapporto arbitrale ma ritenendo eccessiva l’entità della qualifica comminata al proprio giocatore sig. Pastorelli Morris, adducendo una troppo severa valutazione da parte del giudice sportivo degli episodi allo stesso ascritti, consistiti nell’aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario durante un’azione di gioco e, alla notifica del provvedimento di espulsione, di avere profferito un’espressione blasfema, rivolgendosi altresì all’arbitro in modo ingiurioso e ad avviso del giudicante discriminatorio. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che in effetti, come osservato dalla ricorrente, l’espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara non possa essere considerata discriminatoria, trattandosi di soggetto non affetto da handicap. Per il resto, dalla lettura della documentazione ufficiale di gara si evince che l’espressione blasfema, anche se non riportata in dettaglio, sia stata profferita ed inoltre siano stati rivolti pesanti insulti all’arbitro. Si ritiene infine che una violenta gomitata al volto di un giocatore avversario, seppure quest’ultimo abbia potuto proseguire la gara, non possa essere considerato soltanto un comportamento gravemente antisportivo, ma costituisca in ogni caso un comportamento violento. Valutata la complessiva condotta del sig. Pastorelli e tenuto conto del fatto che il medesimo rivestiva funzioni di capitano della sua squadra, pur ritenendo corretto applicare una riduzione della sanzione allo stesso comminata dal giudice sportivo, si ritiene che l’entità della stessa dovrà essere ridotta in misura minore rispetto a quanto richiesto della ricorrente. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

A sei giornate la squalifica comminata al giocatore Pastorelli Morris. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

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