C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da SSD POZZOMAINA SRL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 51 dell’8/12/2022 in riferimento alla gara POZZOMAINA – SAN GIACOMO CHIERI disputata il 4/12/22 – Campionato Promozione – Girone D.
Reclamo proposto da SSD POZZOMAINA SRL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 51 dell’8/12/2022 in riferimento alla gara POZZOMAINA – SAN GIACOMO CHIERI disputata il 4/12/22 - Campionato Promozione - Girone D.
La Società SSD POZZOMAINA SRL ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti di irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 150,00 “Per aver consentito il transito sul terreno di gioco, a partita ancora in svolgimento, ai componenti di una sua squadra del settore giovanile, così obbligando l’arbitro a sospendere la gara per circa un minuto, onde evitare incidenti, interrompendo il gioco da una rimessa laterale”. La reclamante chiede l’annullamento della sanzione sottolinenando che il passaggio di atleti (tredicenni) del settore giovanile è avvenuto sulla pista di atletica, unico passaggio per accedere al campo per il riscaldamento, necessario per le gelide temperature, in vista della gara da disputarsi subito dopo la conclusione di quella di Promozione; inoltre non vi sarebbe stata alcuna sospensione della gara. La Corte osserva che il Direttore di gara ha riportato nel referto, dotato di efficacia privilegiata, che, al 44° del secondo tempo, il passaggio degli atleti della squadra giovanile sul terreno di gioco ha comportato l’interruzione della rimessa laterale di circa un minuto, recuperato dopo il 90°; in considerazione di quanto sopra, trattandosi di comportamento che, pur non previamente concordato con il Direttore di gara, appare connotato da mera leggerezza, ritiene equa l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 50,00. Per questi motivi
ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla società SSD POZZOMAINA SRL rideterminando la sanzione inflitta a suo carico nell’ammenda nella misura di € 50,00. Nulla dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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