C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. TORRI BIELLESI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 1.12.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara TORRI BIELLESI – GAGLIANICO disputata in data 27.11.2022, Campionato di Seconda Categoria, Girone B

Reclamo della società A.S.D. TORRI BIELLESI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 1.12.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara TORRI BIELLESI - GAGLIANICO disputata in data 27.11.2022, Campionato di Seconda Categoria, Girone B

Con reclamo inviato in data 3.12.2022, la società TORRI BIELLESI si duole del provvedimento indicato in oggetto unicamente per la parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato, a norma dell’art. 5 comma 2 C.G.S., il capitano della squadra sig. NOVELLA Luca con la squalifica per otto gare e chiede l’applicazione della sanzione nei confronti dei responsabili dell’accaduto, generalizzati nell’atto di impugnazione. La società ricorrente offre una propria chiave di lettura dell’episodio ed indica quali responsabili delle condotte ai danni dell’arbitro i calciatori n. 11 CRISPO Barbato e n. 2 GUSU Lionel Adrian, soggetti non individuati dal direttore di gara al momento del fatto. La sanzione applicata al capitano della squadra va dunque revocata e gli atti devono essere trasmessi al Giudice di primo grado affinchè, anche alla luce delle considerazioni espresse nel presente reclamo, vengano applicate le sanzioni più adeguate a carico dei responsabili.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello,

REVOCA

la sanzione a carico di NOVELLA Luca e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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