C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Ricorso della società MONTEGROSSO ACADEMY avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 07.12.2022 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara Montegrosso Academy – Lenci Poirino disputata in data 03.12.2022, Campionato Under 17 Provinciale girone A

Ricorso della società MONTEGROSSO ACADEMY avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 07.12.2022 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara Montegrosso Academy – Lenci Poirino disputata in data 03.12.2022, Campionato Under 17 Provinciale girone A

La Società ricorrente si duole del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Asti, il quale deliberava di assegnare gara persa alla ricorrente, con il risultato Montegrosso Academy– Lenci Poirino 0-3, con penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di Euro 25 ed inibizione al dirigente sig. Michele Campanale fino al 07.02.2023, in conseguenza del fatto che la soc. Montegrosso, pur presentatasi al campo di gioco dove consegnava la distinta, avesse poi deciso di non disputare la gara nonostante il direttore di gara non avesse dichiarato l’impraticabilità del campo. La società ricorrente ha peraltro omesso di allegare al ricorso la prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte (ovvero alla Lenci Poirino onlus). Comunicazione tassativamente prescritta dalle vigenti norme (vedasi l’art. 76 del codice di giustizia sportiva) che ne demandano l’onere al ricorrente entro termini prefissati. La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l’esame nel merito. Ciò con riferimento all’assegnazione di gara persa ed al punto di penalizzazione. Con riferimento all’ulteriore doglianza, ovvero all’inibizione del dirigente sig. Campanale, si rimarca come il ricorso sia stato inviato a mezzo PEC in data 13 dicembre, ovvero il sesto giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 76 del CGS il reclamo deve essere proposto entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale”. Infine si evidenzia come il preannuncio di reclamo sia stato inoltrato dalla PEC personale di Marco Curto, soggetto non abilitato in quanto privo di potere di firma in nome e per conto della società

Per questi motivi si dichiara

 INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Montegrosso Academy disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

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