C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 19/01/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD IVECO GROUP CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.12.2022 in riferimento alla gara USD JUNIOR TORRAZZA – ASD IVECO GROUP in data 11.12.2022 valida per il Campionato di Seconda categoria – girone C

Ricorso della Società ASD IVECO GROUP CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 15.12.2022 in riferimento alla gara USD JUNIOR TORRAZZA – ASD IVECO GROUP in data 11.12.2022 valida per il Campionato di Seconda categoria – girone C

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta all’allenatore Pierluigi SOMMA la squalifica sino al 13.1.2023 ed al dirigente Corrado TARASCO l’inibizione sino al 10.2.2023. Il reclamo è inammissibile in quanto presentato oltre il termine di legge indicato nell'art.76 del nuovo CGS. Il reclamo in questione, peraltro privo anche di preannuncio, è stato infatti presentato in data 3 25 gennaio 2023 ovvero ben oltre il termine di legge. Infatti, alla luce del fatto che la pubblicazione del comunicato era avvenuta in data 15.12.2022, l'ultimo giorno utile per il deposito era il 20.12.2023

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa di reclamo ovvero il suo incameramento ove versata.

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