C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo proposto da MDN SPORT A.S.D. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 53 del 15/12/2022 in riferimento alla gara CENTROCAMPO – MDN SPORT disputata il giorno 11/12/2022 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria – Girone D L’MDN SPORT A.S.D. ha presentato reclamo contestando la decisione del Giudice Sportivo di inflizione della sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della società “per il comportamento dei propri tifosi che, esultando dopo una rete segnata, insultavano i sostenitori avversari arrivando quasi alle mani.”
Reclamo proposto da MDN SPORT A.S.D. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 53 del 15/12/2022 in riferimento alla gara CENTROCAMPO – MDN SPORT disputata il giorno 11/12/2022 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria - Girone D L’MDN SPORT A.S.D. ha presentato reclamo contestando la decisione del Giudice Sportivo di inflizione della sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della società “per il comportamento dei propri tifosi che, esultando dopo una rete segnata, insultavano i sostenitori avversari arrivando quasi alle mani.”
La reclamante contesta il provvedimento sostenendo che l’arbitro avrebbe scambiato tra loro i sostenitori delle due squadre, posto che non avrebbe avuto “alcun senso aggredire da parte nostra essendo passati in vantaggio”; rileva inoltre che ogni responsabilità relativa alla gestione dell’ordine pubblico deve essere attribuita alla squadra ospitante, nella specie Centrocampo. Il Collegio osserva che il Direttore di gara ha annotato nel referto che “al 27° del secondo tempo i tifosi ospiti (MDN SPORT), dopo avere esultato per il gol del vantaggio insulta la tifoseria di casa (Centrocampo) e arrivano quasi alle mani.” Tale referto, il quale gode di efficacia privilegiata circa i fatti in esso narrati, appare dare conto in maniera sufficientemente precisa di quanto accaduto e dell’individuazione dei responsabili; le argomentazioni addotte dalla reclamante appaiono generiche, inverosimili ed inidonee a contrastare il fatto come descritto, e pertanto ad escludere la responsabilità della società per i fatti dei sostenitori, come statuita dall’art. 6, comma 3, C.G.S. La Corte ritiene dunque la sussistenza del fatto e congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo ed oggetto di reclamo.
Per quanto sopra la Corte RESPINGE
il reclamo proposto avverso la sanzione irrogata nei confronti della Società MDN SPORT A.S.D., confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo ove non risulti versata.
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