C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SAN BENIGNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 15.12.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara SAN BENIGNO – PRO BROSSASCO disputata in data 11.12.2022, Campionato di Seconda Categoria, Girone G

Reclamo della società A.S.D. SAN BENIGNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 15.12.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara SAN BENIGNO – PRO BROSSASCO disputata in data 11.12.2022, Campionato di Seconda Categoria, Girone G

Con reclamo inviato in data 12.11.2022, la SAN BENIGNO si duole del provvedimento indicato in oggetto unicamente per la parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore KONE Moussa con la squalifica per tre gare e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente afferma che il proprio calciatore, in una situazione di tensione in seguito ad un’azione fallosa, si è unicamente avvicinato con fare minaccioso al calciatore avversario ma senza effettivamente colpirlo con una testata. Il reclamo può trovare accoglimento. Effettivamente il referto arbitrale riferisce di una lite intercorsa con un calciatore avversario a sua volta responsabile di insulti e fallo di reazione ai danni del KONE. Tuttavia, anche se dalla descrizione del fatto, la condotta del calciatore del SAN BENIGNO sembrerebbe aver avuto connotazioni più aggressive, l’assenza di conseguenze lesive e di ulteriori strascichi suggerisce di equiparare le sanzioni a carico dei due protagonisti dell’episodio riducendo la squalifica a carico del KONE a due turni di gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo,

RIDUCE l’entità della squalifica a carico di KONE Moussa a due turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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