C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Ricorso della A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 58 del 12.1.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore RAVIZZA Matteo
Ricorso della A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 58 del 12.1.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore RAVIZZA Matteo
(gara Ciriè Calcio/Orione Vallette del 8.1.2023, valida per il Campionato di Prima categoria girone C) Con il ricorso in oggetto, la società Ciriè Calcio richiede l’annullamento o comunque una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio giocatore Ravizza Matteo, sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, affermando in sostanza che il medesimo al termine dell’incontro avrebbe partecipato ad una discussione tra il direttore di gara, l’allenatore ed il capitano della squadra senza profferire frasi offensive nei riguardi dell’arbitro a senza averlo inseguito. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco il fatto che il sig. Ravizza a partita conclusa inseguiva il direttore di gara e con fare minaccioso e ad alta voce gli rivolgeva una serie di frasi gravemente offensive ed irriguardose. In ragione di quanto sopra, l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità della condotta ascrivibile al sig. Ravizza ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale
RESPINGE il ricorso delle società A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.
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