C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo della U.S.D. VARZESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 59 del 19.1.2023, con i quali veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore sig. MARGAROLI Luca e dell’inibizione fino al 17.03.2023 ai dirigenti sigg.ri PELFINI Claudio e SAVARESE Adriano (gara ORNAVASSESE / VARZESE disputata il 15.01.2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria girone A)

Reclamo della U.S.D. VARZESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 59 del 19.1.2023, con i quali veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore sig. MARGAROLI Luca e dell’inibizione fino al 17.03.2023 ai dirigenti sigg.ri PELFINI Claudio e SAVARESE Adriano (gara ORNAVASSESE / VARZESE disputata il 15.01.2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria girone A)

La società U.S.D. VARZESE richiede la riforma dei provvedimenti di cui in oggetto, contestando in parte le risultanze del rapporto arbitrale ed adducendo, quanto al sig. MARGAROLI, che il medesimo non avrebbe tenuto comportamenti aggressivi, limitandosi a richiedere spiegazioni al direttore di gara seppure in modo poco garbato, scusandosi poi con i medesimo, quanto al dirigente sig. PELFINI, che non vi sarebbe stato contatto fisico –se non del tutto fortuito- con il direttore di gara, ma unicamente una condotta irriguardosa, e quanto al sig. SAVARESE ammettendo la reiterata condotta irrispettosa tenuta dal medesimo nei riguardi dell’arbitro, ma sottolineando l’assenza di contatto fisico. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, esprime le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. MARGAROLI, dall’esame del rapporto arbitrale emerge un comportamento gravemente irrispettoso nei riguardi del direttore di gara, che come tale deve essere valutato; tenuto anche conto delle scuse nell’immediatezza del fatto fornite dal giocatore, probabilmente resosi conto di avere ecceduto, si ritiene di poter disporre una lieve riduzione della sanzione. Per quanto riguarda il dirigente sig. PELFINI, la condotta del medesimo così come risultante dall’esame del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non giustifica alcuna riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo, tenuto conto del fatto che il dirigente, oltre a protestare in maniera eccessiva, tratteneva per un braccio il direttore di gara impedendogli l’accesso allo spogliatoio. Per quanto riguarda infine il dirigente sig. SAVARESE, dall’esame del rapporto arbitrale risulta che il medesimo al temine dell’incontro abbia insultato e ripetutamente minacciato il direttore di gara, senza tuttavia che in effetti tale biasimevole comportamento sia sfociato in un contatto fisico con il medesimo; per tali ragioni si ritiene di poter disporre una lieve riduzione della sanzione.

Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello

COSI’ PROVVEDE

Riduce a due gare effettive la squalifica comminata al giocatore MARGAROLI Luca; -Respinge il reclamo per quanto attiene alla sanzione comminata al dirigente sig. PELFINI Claudio; -Riduce al 28.02.2023 l’inibizione comminata al dirigente SAVARESE Adriano. -Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

 

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