C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/02/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD QUARONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 59 del 19.01.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Quaronese-Ponderano disputata in data 12.01.2023, campionato Prima Categoria Girone B.
Ricorso della Società ASD QUARONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 59 del 19.01.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Quaronese-Ponderano disputata in data 12.01.2023, campionato Prima Categoria Girone B.
Con ricorso inviato in data 22.01.2023, la Società ASD Quaronese si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha sanzionato la società ricorrente con la squalifica del campo di gioco per una gara nonché con l’ammenda di euro 400 a seguito del comportamento antisportivo dei propri sostenitori (insulti e minacce al direttore di gara nonché utilizzo di fumogeni durante la partita). La società ricorrente contesta e comunque ridimensiona la condotta contestata e chiede l’annullamento delle sanzioni. In particolare, con riferimento alla squalifica del campo si chiede che la sanzione in oggetto venga tramutata in pena pecuniaria aggiuntiva ovvero nella sanzione della partita da svolgersi a porte chiuse. Con riferimento alla sanzione della squalifica per una giornata del campo da gioco, si deve premettere come il ricorso sia inammissibile e sia pertanto preclusa ogni ulteriore considerazione ed analisi circa il merito della vicenda. L’articolo 137 del nuovo codice di giustizia sportiva, al comma 3 sancisce difatti la non impugnabilità della sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata. Con riferimento all’ammenda, si ritiene congruo una riduzione ad euro 200 alla luce delle scuse avanzate nel ricorso nonché per rendere la sanzione proporzionata alla condotta contestata, la cui sussistenza, alla luce del puntuale referto arbitrale, non può fondatamente essere posta in dubbio. Gli argomenti portati nel ricorso (dove pur si riconosce in parte gli addebiti), difatti, si pongono in stridente contrasto con quanto asseverato nel referto. Per questi motivi, si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società ASD Quaronese, con riferimento alla squalifica del campo di giuoco per 1 gara e si accoglie il ricorso con riferimento all’ammenda che viene ridotta ad euro 200.
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