C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 59 del 19/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara VANCHIGLIA – MORETTA, disputata in data 15/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

Reclamo proposto dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 59 del 19/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara VANCHIGLIA – MORETTA, disputata in data 15/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

Con reclamo ritualmente pervenuto a mezzo PEC del 23/01/2023, la Società USD VANCHIGLIA 1915, in persona del Presidente Sig. Eduardo De Gregorio, propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei propri riguardi l’ammenda di € 600,00 con la seguente motivazione: “per la condotta inqualificabile di un gruppo di tifosi che, al termine dell'incontro, mentre i componenti delle due squadre si ammassavano nei pressi del tunnel per il rientro negli spogliatoi, rivolgevano un insulto di chiara natura discriminatoria nei confronti del dirigente avversario, Sig. Gomis Lys. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte discriminatorie tenute in occasione della disputa delle partite da parte dei propri tifosi e che, in caso di recidiva, oltre alla sanzione dell'ammenda di entità maggiore verrà applicata l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate, ex art. 28 CGS”. Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda l’annullamento, sostenendo che l’insulto a fine gara non è stato proferito da un gruppo di tifosi, ma da un solo spettatore, peraltro sconosciuto alla società reclamante, e che la società Vanchiglia si è sempre distinta per la promozione dello sport come attività inclusiva e per la lotta contro ogni forma di razzismo. Il ricorso appare fondato. Letto il referto del direttore di gara, ove l’assistente arbitrale riferisce di aver udito un insulto all’indirizzo del dirigente avversario, esaminata la documentazione ufficiale, in cui la stessa persona offesa ridimensiona l’accaduto a un’ingiuria isolata, tutto ciò premesso questa Corte non ritiene di ravvisare nel comportamento i connotati della responsabilità oggettiva di cui all’art. 28 c. 4 CGS, il quale recita che le Società “sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Nel caso di specie, pur condannando l’episodio, si riconosce trattarsi di un’offesa isolata, al termine della gara, per la quale la società Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di € 600,00. In ragione dell’accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it