C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Gara BOSCONERESE A.S.D. – POL. GRAND PARADIS
Gara BOSCONERESE A.S.D. - POL. GRAND PARADIS
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla società ASD POL. GRAND PARADIS avverso la regolarità della gara disputata in data 20/11/2022 contro la società POL. BOSCONERESE ASD, valevole per il Campionato Regionale Prima Categoria, Girone C, con la quale la ricorrente lamenta una presunta irregolarità del campo, in particolare in relazione all'altezza di una delle due porte; - rilevato che la società ricorrente ha presentato all'arbitro idonea riserva scritta prima dell'inizio della gara, ed ha trasmesso il preannuncio ed il ricorso sia alla controparte che agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC nei termini prescritti dall'art. 67 CGS, ma non ha allegato le ricevute di avvenuta consegna alla ricorrente delle predette comunicazioni; - ritenute in ogni caso, al di là della irregolarità testé evidenziata, infondate nel merito le doglianze della ricorrente, avendo l'arbitro precisato nel proprio referto che, a seguito di misurazione della porta, l'altezza regolamentare veniva ripristinata dalla Società di casa mediante scavo sotto la stessa e che egli procedeva a nuova verifica dell'altezza della porta, riscontrandone la correttezza, prima di dare inizio alla partita; - evidenziato che la stessa ricorrente ha dato atto nel proprio ricorso di tale circostanza, e che di fatto la ASD POL. GRAND PARADIS non lamenta una persistente non conformità delle misure della porta, ma solo che i giocatori hanno dovuto prestare attenzione alla porzione di terreno ove era stato effettuato lo scavo (di fatto, la porzione posta in corrispondenza della linea di porta) per non inciampare, doglianza peraltro priva di riscontro (non risulta alcuna caduta né infortunio per tale ragione) e che non può certo essere sufficiente a invalidare la partita;
DELIBERA
- di respingere il ricorso della ASD POL. GRAN PARADIS, per le ragioni esposte in parte motiva, ed omologare conseguentemente il risultato raggiunto in campo: POL. BOSCONERESE ASD-ASD POL. GRAND PARADIS 2-0; - di addebitare sul conto della ricorrente l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.