C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Gara TORRI BIELLESI A.S.D. – GAGLIANICO C.S.I.

Gara TORRI BIELLESI A.S.D. - GAGLIANICO C.S.I.

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto di gara relativo alla partita disputata in data 27/11/2022 tra la TORRI BIELLESI ASD e la US GAGLIANICO CSI, valida per il Campionato Regionale Seconda Categoria, Girone B, s.s. 2022/2023, dal quale risulta la definitiva sospensione dell'incontro al minuto 38 del secondo tempo di gioco, sul risultato di 0 a 1, in ragione delle tensioni e delle condotte violente ed intimidatorie dei tesserati della squadra di casa ai danni del direttore di gara; - in particolare, riferisce l'arbitro che subito dopo la marcatura degli avversari, avvenuta al minuto 38 della ripresa, tutti gli 11 giocatori in campo della TORRI BIELLESI ASD lo accerchiavano e protestavano per un presunto fuorigioco, che avrebbe invalidato la rete. In detta circostanza, l'arbitro si sentiva strattonare con forza da dietro dalla spalla destra: giratosi per capire chi fosse stato, si trovava di fronte tre calciatori, e nessuno si assumeva la responsabilità del gesto. Il direttore di gara a quel punto cercava di allontanarsi e si dirigeva verso il capitano della squadra, per spiegare la propria decisione ma anche per invitarlo a riportare la calma tra i compagni: in tale frangente, con la coda dell'occhio, vedeva alzarsi dalla panchina e correre in campo un altro calciatore della società di casa, non immediatamente identificato, e dopo poco si sentiva nuovamente spingere con violenza sulla spalla sinistra; voltandosi, identificava l'autore del gesto nel giocatore n. 14, Gianluca Lucano, ossia colui che era entrato in campo dalla panchina, e lo espelleva. Alla notifica del provvedimento, si riaccendevano le proteste di tutti i tesserati della TORRI BIELLESI ASD, compreso il giocatore appena espulso, e l'arbitro veniva colpito per la terza volta da dietro alla spalla destra con violenza: anche in tale caso, non era possibile identificare l'autore del gesto. Temendo per la propria incolumità fisica, anche in ragione della totale inerzia dell'allenatore e dei dirigenti della Società di casa, che non facevano nulla per tutelarlo e calmare i propri giocatori, l'arbitro decretava la definitiva sospensione della partita. Subito dopo il fischio finale, tutta la panchina della squadra di casa, dirigenti compresi, entrava in campo e si dirigeva con rabbia verso il direttore di gara, protestando per il presunto fuorigioco e la sospensione della gara; l'arbitro cercava di guadagnare la strada dello spogliatoio, ma veniva bersagliato anche dai tifosi della TORRI BIELLESI ASD, che lo insultavano, lo minacciavano e cercavano di bagnarlo con l'acqua. Raggiunti gli spogliatoi, il direttore di gara faticava ad entrare nel locale a lui riservato per l'opposizione dei tesserati della società di casa; una volta entrato, sentiva bussare insistentemente e qualcuno suggeriva da fuori di buttare giù la porta. Considerato il clima di crescente tensione e violenza, il direttore di gara chiamava i Carabinieri che, intervenuti, identificavano i presenti e verbalizzavano le loro dichiarazioni, dopo di che scortavano l'arbitro alla sua auto. Prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e dopo la sua chiamata, l'arbitro sentiva distintamente che - fuori dal suo spogliatoio - qualcuno invitava a far uscire dall'area riservata i soggetti non presenti in distinta; - ritenuto che le condotte violente ed intimidatorie dei tesserati, dei sostenitori nonché degli stessi dirigenti della TORRI BIELLESI ASD, che non solo non hanno fatto nulla per riportare la calma in campo ma si sono addirittura uniti alle proteste dei giocatori, condotte tenute in campo e anche dopo la sospensione definitiva della partita, come sopra descritte, abbiano influito sul regolare svolgimento della partita e ne abbiano impedito il normale compimento; - visto infine il preannuncio di reclamo inviato in data 28/11/2022 a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dalla società TORRI BIELLESI ASD avverso la regolarità della partita, al quale non è seguito il deposito di alcun ricorso nei termini previsti dall'art. 67 C.G.S., e ritenuto pertanto irricevibile il preannuncio depositato ed in ogni caso improcedibile un eventuale reclamo formalizzato tardivamente dalla TORRI BIELLESI A.S.D.; - ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS

DELIBERA

 - di sanzionare con la perdita della gara la Società TORRI BIELLESI ASD, omologando il seguente risultato: TORRI BIELLESI ASD-US GAGLIANICO CSI 0 - 3; - di comminare alla Società TORRI BIELLESI ASD l'ammenda di Euro 500,00 per le condotte violente, intimidatorie e gravemente irrispettose dei propri tesserati, dirigenti e sostenitori nei confronti dell'arbitro, come sopra descritte, che hanno determinato l'impossibilità di disputare regolarmente la partita. La Società viene altresì sanzionata per aver permesso l'ingresso nell'area riservata a soggetti non autorizzati in quanto non presenti in distinta. Si rammenta che, in caso di recidiva, stante la oggettiva responsabilità della Società per i fatti violenti commessi da tesserati, soci e non soci, dirigenti e sostenitori in occasione delle partite, verrà comminata oltre alla ammenda anche la sanzione della squalifica del campo per due o più giornate; - negli appositi paragrafi si riportano le squalifiche per quanto indicato in atti.

 

 

 

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