C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Gara VALLORCO – LESNA GOLD
Gara VALLORCO - LESNA GOLD
Il Giudice Sportivo Territoriale - visto il ricorso presentato dalla ASD LESNA GOLD in merito alla mancata disputa della partita contro la ASD VALLORCO, valevole per il Campionato Regionale di Promozione, Girone B, in calendario per il giorno 4/12/2022 presso l'impianto sportivo "Carlin Bergoglio" di Cuorgnè, rinviata dall'arbitro per impraticabilità del terreno di gioco; - rilevato che il ricorso, preceduto da riserva scritta consegnata al direttore di gara ed allegata al referto, è stato regolarmente preannunciato in data 5/12/2022, depositato a mezzo PEC in data 6/12/2022 e trasmesso in pari data alla controparte; - osservato che la ricorrente contesta la decisione assunta dai componenti della terna arbitrale, asserendo che vi fossero le condizioni sia climatiche che di terreno (secondo la ricorrente, solo nel 5% del campo non era garantito il rimbalzo del pallone) per poter disputare la gara, e lamenta l'ingiustificato rifiuto della Società ospitante di procedere alle attività di manutenzione del campo necessarie per giocare (in particolare la ritracciatura delle linee del campo, cancellate dalla pioggia, e l'immissione di sabbia o segatura per assorbire le pozze di acqua presenti), e domanda conseguentemente che sia riconosciuta la responsabilità della ASD VALLORCO per la mancata corretta predisposizione del campo, con conseguente perdita della partita a tavolino; - esaminato il referto di gara, dal quale risulta che ad avviso dell'arbitro designato il terreno era inagibile, scivoloso e pericoloso per l'incolumità dei calciatori e degli stessi componenti della terna, si ritengono non meritevoli di accoglimento le doglianze della ricorrente. Riferisce infatti l'arbitro che, al momento del sopralluogo, gran parte del terreno di gioco si presentava impraticabile, con una grossa pozzanghera a centrocampo che impediva il calcio di inizio e numerose altre zone rovinate dalla pioggia, con terreno zuppo e sprofondante. Il pallone non scorreva e non rimbalzava per gran parte del campo e la ritracciatura delle linee di delimitazione sarebbe stata inutile, in quanto la quantità di acqua presente non avrebbe consentito in ogni caso la loro visibilità per tutto lo svolgimento della gara; - rilevato che le stesse foto allegate al ricorso mostrano condizioni del campo critiche, ed altresì che anche l'altra partita in calendario per il SGS (campionato regionale Under 15) nella stessa data e presso lo stesso impianto è stata rinviata per impraticabilità del terreno; - evidenziato infine che il giudizio espresso dal direttore di gara in merito alla agibilità del campo è insindacabile da questo Giudice, e non si ravvisano profili di responsabilità a carico della ASD VALLORCO dato che la impraticabilità del terreno è dovuta a eventi atmosferici e dunque cause di forza maggiore, e non a carente manutenzione dello stesso;
DELIBERA
- di respingere il ricorso della Società ASD LESNA GOLD; - di dare mandato al competente Ufficio del Comitato Regionale affinché ricalendarizzi la partita in oggetto; - di nulla disporre in merito alla tassa reclamo che risulta versata.