C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 12/01/2023 – Delibera – Gara TORRI BIELLESI A.S.D. – GAGLIANICO C.S.I.
Gara TORRI BIELLESI A.S.D. - GAGLIANICO C.S.I.
Il Giudice Sportivo Territoriale, - vista la delibera della Corte Sportiva Territoriale pubblicata sul C.U. n. 55 del 22/12/2022, emessa a seguito del reclamo presentato dalla Società TORRI BIELLESI avverso la sanzione di 8 gare di qualifica comminata da questa Giudice a carico del Sig. Luca Novella in relazione ai fatti oggetto di referto in relazione alla gara Torri Biellesi - Gaglianico, disputata in data 27/11/2022 e valevole per il Campionato Seconda Categoria, Girone B, s.s. 2022/2023; - rilevato che con il suddetto provvedimento la Corte, preso atto del fatto che con il proprio reclamo la Società ha identificato i giocatori rei delle condotte contestate dall'arbitro nel proprio referto, pur offrendo una diversa versione dei fatti, ossia i Sig.ri CRISPO Barbato (maglia n. 11) e GUSU Lionel Adrian (maglia n. 2), ha conseguentemente revocato la sanzione comminata al capitano della squadra, rinviando gli atti a questa Giudice per l'applicazione delle sanzioni ai suddetti tesserati;
- visto il contenuto del reclamo presentato dalla Società Torri Biellesi, nel quale si ammette esplicitamente il contatto tra i suddetti giocatori e l'arbitro, a detta della Società giustificato dalla concitazione del momento e dalla volontà dei giocatori di farsi ascoltare dal direttore di gara che, per esplicita ammissione della reclamante, era stato letteralmente accerchiato dai calciatori della Torri Biellesi che protestavano per una sua errata scelta tecnica (convalida di un gol, secondo loro viziato da evidente fuorigioco); - esaminato nuovamente il referto dell'arbitro, che ha, come notorio, fede privilegiata, dal quale emerge che il direttore di gara è stato una prima volta strattonato da tergo con "forte violenza" sulla spalla destra, ed una seconda volta spinto "posteriormente con violenza sulla spalla destra", condotte da attribuire secondo le stesse dichiarazioni della Società Torri Biellesi rispettivamente al Sig. Crispo ed al Sig. Gusu; - ritenuto che dette condotte integrino senza ombra di dubbio, ed indipendentemente dall'intenzione che ha mosso i giocatori (far valere le proprie ragioni più che arrecare danno al direttore di gara), la fattispecie di "condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico" di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) C.G.S., per la quale è prevista una sanzione minima di 4 giornate di squalifica; - considerato altresì che qualsiasi giocatore, ed a maggior ragione i calciatori che militano in Campionati di Seconda Categoria, deve essere in grado di gestire al meglio lo stress in campo, e deve sempre tenere a mente che in nessun caso è consentito mancare di rispetto o peggio ancora strattonare o spintonare l'arbitro; - visto quanto disposto ex art. 36, comma 1, lett. b) CGS
DELIBERA
- di sanzionare con la squalifica di 4 gare ciascuno i giocatori CRISPO Barbato e GUSU Ionel Adrian, per i fatti oggetto di referto nella gara Torri Biellesi - Gaglianico disputata in data 27/11/2022, con la medesima motivazione: "Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico, in occasione delle proteste della squadra del Torri Biellesi per la convalida di un gol avversario"