C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/02/2023 – Delibera – Gara IVREA CALCIO ASD – V.D.A. CHARVENSOD
Gara IVREA CALCIO ASD - V.D.A. CHARVENSOD
Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla Società ASD V.D.A. CHARVENSOD avverso la regolarità della gara disputata contro la Società U.S. IVREA CALCIO ASD in data 29/01/2023, valevole per il Campionato Regionale Promozione, Girone B, regolarmente depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e trasmesso alla controparte in data 31/01/2023, ed altresì preceduto dal prescritto preannuncio inviato al Comitato ed alla avversaria in data 30/01/2023 sempre a mezzo PEC; - esaminato il contenuto del ricorso, con il quale la ricorrente si duole di un supposto errore tecnico dell'arbitro, il quale non avrebbe concesso al minuto 23º del primo tempo la sostituzione del giocatore infortunato n. 18 Gazzera Gabriel con il compagno Chamonin Francois, in quel momento sprovvisto della divisa di gioco. La ASD V.D.A. CHARVENSOD espone nel proprio atto che, a causa di un errore del proprio magazziniere, che aveva dimenticato di inserire tra le attrezzature tecniche preparate per la trasferta le maglie con numerazione dalla n. 2 alla n. 9, prima dell'inizio della partita, avvisato l'arbitro, erano state riassegnate ai giocatori titolari le divise originariamente destinate alle riserve, con conseguente correzione della distinta di gara. L'arbitro aveva effettuato regolarmente l'appello ed il riconoscimento di tutti e 20 i giocatori, facendo sedere in panchina quelli privi di maglia. Prosegue la ricorrente affermando che al momento dell'infortunio del Sig. Gazzera, per consentire la sua sostituzione, era stato chiesto di far entrare il Sig. Chamonin con la maglia del compagno indossata a rovescio, senza numero, così che fosse comunque possibile il suo riconoscimento e che, nonostante l'assenso dell'assistente arbitrale n. 1, il direttore di gara vietava l'ingresso in campo al giocatore sprovvisto di divisa, consentendo la sostituzione solo al minuto 37º del primo tempo, dopo che un Dirigente era arrivato al campo con le casacche mancanti. Il Sig. Chamonin entrava quindi in campo con la maglia n. 7; - rilevato che, secondo la tesi della ricorrente, l'arbitro avrebbe dovuto consentire l'immediata sostituzione del giocatore infortunato autorizzando l'ingresso in campo del suo compagno di squadra con la maglia a rovescio, come previsto dall'appendice pratica alla regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, casistica n. 7), e che dunque la Società sarebbe stata ingiustamente penalizzata dall'errore del direttore di gara, in quanto costretta a giocare in 10 contro 11 per 14 minuti. A conclusione del proprio ricorso, la Società domanda pertanto la ripetizione della gara; - esaminati il referto e le distinte di gara, e vagliati i chiarimenti resi dall'arbitro con proprio supplemento, dal quale risulta che l'ingresso in campo del Sig. Chamonin non è stato consentito in un primo momento in quanto egli era privo della maglia da gioco ed il colore della divisa indossata al contrario risultava difforme da quello delle maglie dei propri compagni di squadra e per contro confondibile con quelle dei giocatori della U.S. IVREA CALCIO ASD, motivo per il quale la sostituzione del giocatore n. 18 con il giocatore n. 7 è stata autorizzata solo quando quest'ultimo ha ricevuto la propria divisa; - considerato che, alla luce dei suddetti chiarimenti, non si ravvisa alcun errore nella condotta dell'arbitro, che ha correttamente applicato il Regolamento. Ed infatti, la regola 4.3 prevede espressamente che "Le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e dagli ufficiali di gara": pertanto, se la maglia indossata a rovescio dal Sig. Chamonin non consentiva di distinguere chiaramente detto giocatore dai calciatori avversari, il suo ingresso in campo non poteva essere autorizzato fino a che non fosse stato in possesso del corretto equipaggiamento di gara (come poi avvenuto); - rilevato altresì che la stessa guida pratica alla regola 4 prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria doglianza prevede al numero 3) che il giocatore privo di uno degli indumenti necessari (maglia, pantaloncini o parastinchi) non possa iniziare o proseguire la partita sino a che non si sia messo in regola, e che la partita non debba essere interrotta in attesa di tale regolarizzazione a meno che non sia necessario garantire il numero minimo di giocatori in campo (7), ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, essendoci 10 giocatori in campo per la ASD V.D.A. CHARVENSOD; - ritenute quindi infondate le doglianze della ricorrente, per le ragioni testé esposte;
DELIBERA
- di respingere il ricorso dell'ASD V.D.A. CHARVENSOD, omologando il risultato ottenuto in campo: U.S. IVREA CALCIO ASD-A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD 2-1; - di addebitare alla società A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD l'importo della tassa di reclamo.