C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 23, comma 1, CGS.

Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 23, comma 1, CGS.

Con atto del 28/10/2022, prot. n. 10851/181 pfi22/23/PM/rn, la Procura Federale ha deferito al giudizio di questo Tribunale Federale il signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, ed all’art. 23, comma 1, CGS, per avere, in sede di commento della gara Novese-Atletico Torino del 18/09/2022, valevole per il girone D del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, leso l’onore, il prestigio ed il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso, postando, in data 18/09/2022, sulla propria pagina del social network “facebook” la frase del seguente letterale tenore: “arbitri di merda fate schifo!!! Oggi penso di avere visto la terna peggiore”. Il procedimento trae origine da segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Piemonte e Valle d’Aosta del 19/09/2022 inviata al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta LND. Nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti ed in particolare: 1) Nota del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta LND del 1/10/2022 con allegata segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Piemonte e Valle d'Aosta del 19/09/2022; 2) screenshot delle dichiarazioni rilasciate dal signor Stefano Volpara dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Calcio Novese in un post pubblicato sulla sua pagina del social network Facebook; 3) estratto storico di tesseramento del signor Stefano Volpara; 4) foglio censimento della ASD calcio Novese per la stagione sportiva 2022 2023. Nella seduta del 16/12/2022 avanti a questo Tribunale Federale, presente l’avv. Luca Maspero in rappresentanza della Procura Federale, nessuno è comparso per il deferito. Il Procuratore Federale, previa relazione sul fatto, chiedeva l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istruttoria eseguita consente di ritenere sussistente il fatto di cui all’incolpazione; ed infatti la documentazione inserita nel fascicolo prova sia la qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese del signor VOLPARA Stefano sia l’avvenuta pubblicazione sulla sua pagina “facebook” di epiteti, oggettivamente ingiuriosi e di sicuro travalicanti il diritto di critica, nei confronti della terna arbitrale che ha diretto la gara e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso, fatti che consentono di ritenere integrate le violazioni delle norme di cui al deferimento. Dagli atti istruttori emerge inoltre che il soggetto sottoposto ad indagine non risulta aver pubblicato rettifiche e/o smentite, non ha fatto pervenire memorie né ha chiesto di essere sentito e neppure è comparso, come si è detto, a seguito di regolare convocazione di questo Tribunale. Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto fondata e congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti del deferito.

P. Q. M.

 Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità del deferito signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, e, conseguentemente, applica nei suoi confronti la sanzione di mesi 3 di inibizione.

 

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