DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 622 del 09.02.2023 – Delibera – GARA DEL 21/01/2023: ASD LAZIO C5 GLOBAL – C.F. PELLETTERIE CALCIO A 5 ASD

GARA DEL 21/01/2023: ASD LAZIO C5 GLOBAL – C.F. PELLETTERIE CALCIO A 5 ASD

Reclamo proposto dalle Società: ASD Lazio C5 Global

Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi la calciatrice Noemi Bianchi, nata il 21/08/2007, in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, non avendo ancora compiuto il 16° anno di età ed avendo ottenuto un’autorizzazione dal Comitato Regionale limitatamente al periodo 30/09/2021-22/09/2022, il giorno della disputa dell’incontro sarebbe risultata sprovvista dell’indispensabile autorizzazione prevista dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Con la memoria depositata nei termini la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che tale specifica attestazione non abbia alcuna scadenza ed una volta ottenuta valga fino al compimento del sedicesimo anno di età della giocatrice. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscano risulta che la predetta calciatrice, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, aveva già ottenuto in data 30/09/2021 l’autorizzazione prevista dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF in quanto in possesso dell'attestato di maturità agonistica. L'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all’art. 34, comma 3, NOIF) può essere ritenuta valida sine die, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età. L'art. 34, comma 3, NOIF, infatti, non pone alcun limite all'autorizzazione per i minori a partecipare a gare, che per essere concessa richiede la presentazione di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica, la quale ovviamente non può successivamente perdersi col crescere dell’età. Risulta, inoltre, acquisito agli atti il certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica della calciatrice conseguito anche per la presente stagione sportiva e per tale motivo la stessa aveva pieno titolo a prendere parte all’incontro in questione.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 547 del 25/01/2023 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle squadre al termine dell’incontro A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL / C.F. PELLETTERIE CALCIO A 5 A.S.D. 1 - 6; b) di addebitare la tassa per il reclamo.

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