F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 129/CSA pubblicata del 10 Febbraio 2023 – U.S. Angri 1927/Portici FBC SSDARL

Decisione n. 129/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 138/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 138/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Angri 1927 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.01.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e il Presidente Armando Lanzione per la società U.S. Angri 1927,

nonché l’Avv. Gaetano Aita per la società Portici FBC SSDARL; 

Sentito l’Assistente n.1;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Angri 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, tra U.S. Angri 1927 e Portici FBC SSDARL dell’11.01.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo “- esaminato il referto arbitrale e rilevato che: - nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; - ad esito dell'aggressione, che aveva termine grazie all'intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell'intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all'addome; - in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell’Ordine e l'Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione”, ha inflitto alla società Angri le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, dell’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata e dell'ammenda di € 4.000,00.

La società reclamante propone due motivi di reclamo.

Con il primo, lamenta l’illegittimità ed erroneità della decisione del Giudice Sportivo, deducendo che dagli atti ufficiali di gara non emergerebbe la prova del venir meno delle condizioni per il proseguimento della gara, essendosi trattato di una sospensione imputabile ad una decisione unilaterale della Società Portici, che aveva espresso la volontà di non disputare il secondo tempo di gioco. Inoltre, firmatario della riserva risulta essere proprio il calciatore aggredito, Sig. Maraucci, capitano del Portici, il quale, ciò nonostante, a detta della società Angri, ha comunque trovato la forza, la tranquillità, la serenità, la capacità e la lucidità, di redigere la riserva scritta, circostanze che vanno anche a compromettere l’attendibilità e affidabilità delle dichiarazioni del calciatore.  Ne consegue, secondo la reclamante, che l’assenza di eventi pregiudizievoli per l'incolumità dell'Arbitro, degli assistenti e/o dei calciatori, rendevano possibile la ripresa della gara, come, tra l’altro, confermato anche dalla refertazione dell'Assistente Arbitrale, sig. Piccolo, unico testimone dell'aggressione ai danni dell’atleta della società ospite, dalla quale è possibile evincere che l'ordine era stato ristabilito grazie all'intervento dei Carabinieri.

Con la seconda doglianza, si lamenta l’assenza di alterazione del potenziale tecnico della squadra ospite, deducendo che il Giudice Sportivo avrebbe omesso erroneamente di applicare il combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 2, ultima parte e 8, comma 1, lett. b), c) e d), trattandosi di situazione di particolare tenuità, la cui prova è offerta dallo stesso capitano del Portici con la riserva redatta a sua firma, nel pieno delle sue capacità psico-fisiche.

La società Angri ha proposto anche istanza di sospensione cautelare dell'obbligo di disputare la seconda gara in campo neutro e a porte chiuse, tuttavia superata dalla fissazione da parte di questa Corte dell’udienza di discussione e decisione in tempo utile per evitare gli effetti pregiudizievoli paventati dalla reclamante, la quale ha, infine, concluso domandando “In via Principale: 1) infliggere la punizione sportiva dello 0-3 alla Società PORTICI F.D.C. SSDARL per essersi rifiutata di disputare il secondo tempo della partita 'ANGRI - PORTICI' , del giorno 11 gennaio 2023; 2) Annullare e/o ridurre l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) in quanto eccessivamente gravosa; 3) Ridurre la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare in campo neutro a porte chiuse ad una sola gara; Sempre in via Principale: 1) disporre la ripetizione della gara 'ANGRI - PORTICI', del giorno 11 gennaio 2023, valevole quale 16" Giornata di Andata del Campionato di Serie D - Girone G, Stagione Sportiva 2022-2023; 2) Annullare e/o ridurre l' ammenda di € 4.000,00 in quanto eccessivamente gravosa; 3) Ridurre la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare in campo neutro a porte chiuse ad una sola gara; In via Subordinata: 1) disporre la prosecuzione della gara ‘ANGRI – PORTICI’, del giorno 11 gennaio 2023, valevole quale 16" Giornata di Andata del Campionato di Serie D - Girone G, Stagione Sportiva 2022-2023 dal secondo tempo di gioco; 2) Annullare e/o ridurre l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) in quanto eccessivamente gravosa; 3) Ridurre la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare in campo neutro a porte chiuse ad una sola gara.”

Con tempestiva memoria difensiva, la società Portici, contestando le avverse asserzioni, ha dedotto che il Giudice Sportivo ha fatto buon governo del rapporto arbitrale, in quanto il Maraucci è stato vittima di un agguato vile e di una barbarie inaudita da appartenenti alla società Angri, tanto da aver patito contusioni ed escoriazioni a torace e addome, oltre alla frattura delle ossa nasali. La società Portici ha concluso per il rigetto del reclamo e per la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 gennaio 2023, per la parte reclamante è comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio, il quale ha illustrato le ragioni a fondamento del reclamo, insistendo sul fatto che, dalla refertazione dell’Assistente arbitrale Sig. Piccolo, si evincerebbe la sussistenza di tutte le condizioni per la prosecuzione della gara. È comparso, altresì, il Presidente della società Angri, Avv. Armando Lanzione, il quale, presente alla gara, ha riferito di essere stato chiamato alla fine del primo tempo negli spogliatoi e di essere stato avvertito dall'Arbitro che la gara non sarebbe ripresa a causa del rifiuto del Portici di scendere in campo. Per la società Portici, è comparso l’Avv. Aita, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha ribadito come sia stato l’Arbitro ad assumere la decisione di non riprendere la gara e che la riserva scritta è stata presentata dal Maraucci solo dopo un'ora circa dai fatti, quando, cioè, i Carabinieri intervenuti avevano concluso gli accertamenti di rito. 

È stato sentito l’Assistente n.1 a chiarimenti. 

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, solo in relazione all’entità della sanzione dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo.

Al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, giova condurre un’attenta analisi delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta quanto segue.

REFERTO Arbitrale: SVOLGIMENTO DELLA GARA - La gara è stata sospesa all'intervallo e non si è conclusa poiché la società Portici, per mezzo dei suoi dirigenti e del suo capitano, esprimeva la volontà di non disputare il secondo tempo di gioco consegnandomi una riserva scritta (si allega a referto), in quanto sconvolti da un'aggressione avvenuta durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo nel pressi degli spogliatoi da parte di una persona non iscritta in distinta, ma riconducibile alla società Angri, ai danni del sig. Maraucci Maurizio n.5 capitano della società Portici, che richiedeva l'intervento del personale sanitario; il tutto veniva visto dall'assistente arbitrale 1 Piccolo Giuseppe sez. Vibo Valentia (vedi referto AA1). L'ordine veniva ristabilito grazie all'intervento dei carabinieri in servizio. La società Portici e la terna arbitrale abbandonavano il campo di gioco per le ore 16:00 circa per questioni di sicurezza stabilite dalle forze dell'ordine, senza conseguenze. PUBBLICO ED INCIDENTI - Durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, non appena rientrato nel mio spogliatoio, udivo un forte frastuono provenire dal corridoio ed uscendo notavo una grande confusione nei pressi dello spogliatoio della società ospitata Portici. L'ordine veniva ristabilito grazie all'intervento dei carabinieri. L'assistente arbitrale Giuseppe Piccolo, che non era ancora rientrato nel nostro spogliatoio, mi riferiva di aver visto nel corridoio una persona non iscritta in distinta ma riconducibile alla società Angri che strattonava in modo violento e colpiva con alcuni calci il sig. Maraucci Maurizio n.5 Portici, per poi fuggire grazie all'aiuto di un'altra persona non iscritta in distinta che intanto teneva aperta una porta secondaria. Mi riferiva anche che i compagni di squadra del sig. Maraucci, sentendo il baccano ed uscendo dal proprio spogliatoio, si catapultavano contro la porta all'inseguimento degli aggressori rompendola (senza riuscire a trovarli).

SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: GIUSEPPE PICCOLO - Durante l'intervallo nei pressi degli spogliatoi vedevo il numero 5 Maraucci Maurizio capitano della squadra Portici che veniva afferrato alla spalla destra, strattonato in modo violento e colpito con dei calci da una persona non iscritta in distinta ma riconducibile alla società di casa Angri poiché' indossava una sciarpa con i medesimi colori sociali e lo scudetto della società, quando l'aggressore mi vede lascia andare il calciatore e fugge grazie all'aiuto di un'altra persona non iscritta in distinta che intanto teneva aperta una porta secondaria. Intanto i compagni sentendo il baccano escono fuori dallo spogliatoio dove Maraucci racconta quanto successo, in quel momento tutto il gruppo squadra si catapulta contro la porta all'inseguimento degli aggressori rompendola (senza riuscire a trovarli). L'ordine veniva ristabilito grazie all'intervento dei carabinieri.

SUPPLEMENTO DI RAPPORTO ARBITRALE: Ad ulteriore chiarimento di quanto già scritto sul referto, specifico che la gara non è ripresa dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo in quanto dopo l'aggressione subita dal sig. Maurizio Maraucci, è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per ristabilire l'ordine, gli stessi iniziavano una serie di indagini e tutto questo non permetteva la ripresa del gioco in breve tempo, inoltre la società Portici esprimeva la volontà di non voler rientrare sul terreno di gioco perché sconvolti dall'accaduto precedentemente esposto. Mi veniva consegnata una riserva scritta da parte della società.

ULTERIORE INTEGRAZIONE REFERTO ARBITRALE: Ad integrazione del referto per quanto ho potuto osservare, il giocatore è stato colpito al quadricipite destro, al fianco e all'addome destro. Al seguito si è coricato nello spogliatoio e accusando forti dolori, sono intervenuti prontamente i sanitari presenti al campo. Al termine del primo tempo la squadra portici entrava dalla stessa porta utilizzata dagli aggressori nel quale durante il primo tempo si trovavano sanitari e magazzinieri.

Sentito a chiarimenti, l’Assistente n.1 Sig. Piccolo ha riferito che l’intervento dei Carabinieri, che ha consentito di riportare la situazione alla normalità a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni del calciatore Maraucci, si è protratto per circa un’ora, a motivo delle indagini e degli accertamenti espletati in ordine ai gravi fatti accaduti.

Gli atti ufficiali di gara e i chiarimenti forniti dall’Assistente n.1 consentono di ritenere che la decisione dell’Arbitro di non proseguire la gara sia stata assunta correttamente, in presenza della concomitanza di una serie di elementi, comunque imputabili alla sfera di responsabilità della società Angri, che non hanno di fatto consentito la regolare ripresa e conclusione della stessa.

In particolare, occorre porre attenzione al contenuto del supplemento arbitrale, che chiarisce in modo dirimente gli specifici accadimenti che non hanno consentito la ripresa della gara dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Dopo la grave aggressione ai danni del sig. Maurizio Maraucci, emerge, infatti, che si è reso necessario un prolungato intervento dei Carabinieri, volto dapprima a ristabilire l'ordine pubblico e poi ad effettuare una serie di indagini in ordine alla dinamica degli eventi ed alla individuazione dei soggetti responsabili, intervento che l’assistente arbitrale Sig. Piccolo ha riferito avere avuto una durata di circa un’ora.

Tutto ciò ha obiettivamente impedito la regolare prosecuzione della gara e la sua ultimazione, ai sensi dell’art. 62, comma 14, delle N.O.I.F., a norma del quale “Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Le circostanze accadute in occasione della gara de qua integrano, quindi, la “oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza” (Corte Giust. Fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). Basti riflettere sul fatto che l’aggressore, riconducibile indubbiamente alla società Angri, dopo aver colpito con alcuni calci il sig. Maraucci, riusciva a fuggire grazie all'aiuto di un'altra persona che intanto teneva aperta una porta secondaria, in esecuzione, quindi, di un vero e proprio piano illecito perpetrato ai danni dei giocatori della società ospite.

Nella fattispecie per cui è causa, pertanto, l’accaduto ha finito per incidere indubbiamente sulla regolarità della gara, alterandone significativamente la ordinaria dinamica e non incidendo dunque solo sul potenziale atletico della società ospite. Oltre alla perdita delle prestazioni sportive di un giocatore a metà gara – circostanza che, da sola, come rilevato dalla reclamante, non legittima l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante il chiaro dettato di cui all’art. 10, comma 2, del C.G.S. - nel caso di specie si riscontrano infatti due ulteriori e determinanti circostanze di cui non può non tenersi qui adeguata considerazione, come invece vorrebbe la reclamante, ossia lo stato di fortissimo turbamento emotivo cagionato ai calciatori della squadra del Portici dalla violenta aggressione perpetrata ai danni del proprio capitano e l’inevitabile intervento delle Forze dell’ordine, chiamate a ripristinare e tutelare l’ordine pubblico compromesso, mediante il compimento degli atti valutati necessari alla luce della gravità dell’episodio verificatisi.

E’ il complesso di tali circostanze ad aver prodotto quell’effetto incidente sulla regolarità del confronto agonistico che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni di cui all’art.10, comma 1, del C.G.S., stante l’avvenuta compromissione del bene giuridico tutelato dalla citata norma a causa di una condotta grave e scellerata ascrivibile alla pacifica responsabilità della società reclamante, che, quale squadra ospitante, era tenuta ad assicurare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’incontro programmato per tutta la durata dell’evento, a partire, per quanto qui rileva, dalla totale sicurezza psico-fisica ed incolumità dei calciatori ospiti.

Ne consegue che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata quanto alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e quanto all’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse.

Il reclamo può invece essere accolto laddove rivolto avverso la sanzione economica, che può essere ridotta ad € 2.000,00, anche in considerazione dell’impegno economico che la società Angri è tenuta a sostenere per la disputa di due gare in campo neutro.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad €  2.000,00. 

Conferma nel resto. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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