F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 130/CSA pubblicata del 10 Febbraio 2023 – A.S.D. Vicenza Calcio Femminile – calciatrice Sule Rafiat Folakemi
Decisione n. 130/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 147/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero 147/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 48 del 18.01.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.01.2023, il dr. Antonino Tumbiolo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 19.01.2023, la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile ha impugnato la decisione del 18.01.2023 (Com. Uff. n. 48), con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha comminato a carico della calciatrice Sule Rafiat Folakemi la squalifica per due gare effettive "per avere, a gioco fermo, colpito con un pestone una calciatrice avversaria."
Episodio occorso al 38° del primo tempo regolamentare della gara ASD Vicenza Calcio Femminile/LF Jesina Femminile del 15.01.2023, valevole per il campionato nazionale di calcio femminile serie C girone B e refertato dall’Assistente dell'arbitro n.1, sig. Enrico Rossetto, nei seguenti termini: “Al 38° del 1 T. richiamavo l'arbitro perché la calciatrice numero 16 Sule Rafiat (Vicenza Calcio Femminile) a gioco fermo colpiva con un pestone una calciatrice avversaria causandogli lieve dolore."
La società reclamante ammette e conferma la condotta della propria calciatrice e fonda il suo reclamo sull'asserita provocazione subita dalla stessa ad opera di due calciatrici avversarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., avuto riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, queste, in assenza di elementi probatori certi, forniti dal soggetto reclamante, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio giudicato.
Nel caso di specie, non emergono dal referto arbitrale - né di esse è stata altrimenti fornita prova - le provocazioni indicate dalla società reclamante, che, pertanto, non possono assumere alcun rilievo, nel presente giudizio.
Peraltro, è da notare che la condotta della calciatrice è stata ricondotta dal giudice sportivo alla fattispecie di cui all'art. 39 C.G.S. e non a quella dell'art. 38 C.G.S. Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di due gare effettive comminata alla calciatrice Sule Rafiat Folakemi.
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce