F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 131/CSA pubblicata del 10 Febbraio 2023 – SSD Avezzano Calcio A.R.L. – calciatore Zanon Damiano

Decisione n. 131/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 137/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa   - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 137/CSA/2022-2023, proposto dalla Società SSD Avezzano Calcio A.R.L. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.1.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 gennaio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società SSD Avezzano Calcio A.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Zanon Damiano, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.1.2023, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Avezzano Calcio ARL/Porto D’Ascoli SRL dell’8.1.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: Per avere rivolto ripetute espressioni offensive e ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara con fare minaccioso”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica di tre giornate effettive di gara comminata, adducendo essere stata operata una ricostruzione esagerata dei fatti, in quanto il calciatore ha posto in essere una condotta antisportiva ma non violenta e, quindi, non meritevole di una sanzione così grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La condotta posta in essere dal calciatore Zanon Damiano appare meritevole della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, alla luce di quanto riportato nel referto del primo assistente dall’arbitro, sig. Tommaso Tagliafierro, che testualmente recita: “Al 34 del primo tempo segnalavo al DDG di espellere Damiano Zanon (Avezzano) perché a gioco fermo contestava veementemente una mia decisione avvicinandosi faccia a faccia proferendo più volte le seguenti parole: Tu sei una protagonista del cavolo. Lo stesso una volta essere stato espulso tentava di avvicinarsi a me nuovamente con fare minaccioso, ma veniva bloccato da altri calciatori, e allontanandosi dal TDG proferiva le seguenti parole: ma allora tu sei veramente un protagonista di merda”.

La società reclamante non disconosce i fatti, ma ne offre una ricostruzione completamente diversa, in contrasto con il citato referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma, 1 C.G.S., ha valore di piena prova, in particolare circa la veemenza delle contestazioni e l’atteggiamento reiteratamente minaccioso del Zanon nei confronti dell’assistente arbitrale, che ben giustificano l’aggravamento della sanzione minima edittale (2 giornate di squalifica) prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..

Ne consegue l’infondatezza della richiesta di una riduzione della sanzione inflitta. Tutto ciò considerato, il reclamo proposto dalla Società SSD Avezzano Calcio A.R.L. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.       

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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