F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFNT del 8 Febbraio 2023 (motivazioni) – GSD Nuova Tor Tre Teste / Alberto Mauro e Katia Cadoni per Tiziano Mauro – Reg. Prot. 19/TFN-ST

Decisione/0025/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0019/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Francesco Di Leginio – Componente

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GSD Nuova Tor Tre Teste (matr. 915.508) nei confronti dei sigg.ri Alberto Mauro e Katia Cadoni, genitori del calciatore minorenne Tiziano Mauro (n. 11.10.2008 – matr. 2.842.131), avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso del 23 novembre 2022, depositato il 1° dicembre 2022 e ritualmente notificato, la GSD Nuova Tor Tre Teste adiva l’intestato Tribunale al fine di annullare lo svincolo richiesto dal calciatore Mauro Tiziano, ex art. 109 NOIF, per non avere preso parte, per motivi allo stesso non imputabili, ad almeno quattro gare di campionato; e, per l'effetto, chiedeva annullarsi il successivo tesseramento del predetto in favore della Accademia Calcio Roma.

A sostegno della propria domanda, la società ricorrente rappresentava che il calciatore, di cui si è sempre dichiarata interessata al relativo utilizzo, era stato, in realtà, regolarmente convocato per le gare di campionato del 9/10/2022, 16/10/2022, 23/10/2022, 30/10/2022, 06/11/2022 e 13/11/2022.

Tuttavia, il tesserato (idoneo all’attività sportiva agonistica come da certificazione prodotta in atti) per la gara del 09/10/2022 si era presentato, ma non era stato utilizzato; per la gara del 16/10/2022 non si era presentato senza alcun preavviso; per le gare del 23/10/2022 e del 30/10/2022 aveva inviato certificazione medica attestante la propria indisponibilità; per le gare del 06/11/2022 e del 13/11/2022, infine, non aveva fatto pervenire alcuna risposta.

Di quanto sopra, veniva depositata documentazione in allegato al ricorso introduttivo.

Tale condotta, secondo la ricorrente, appariva strumentale ai fini dell’ottenimento da parte del calciatore dello svincolo richiesto ex art. 109 NOIF (per non aver preso parte a gare dopo 4 giornate di campionato per motivi a lui non imputabili) in data 03 novembre 2022 presso il Comitato Regionale Lazio – LND.

Veniva acquisita agli atti del giudizio la documentazione avente ad oggetto lo svincolo del calciatore.

All'udienza del 20 dicembre 2022 il Tribunale rinviava il procedimento in considerazione della mancata prova in atti della ricezione da parte del calciatore controinteressato del ricorso presentato dalla GSD Nuova Tor Tre Teste.

Con memoria depositata in data 23 gennaio 2023, si costituivano i signori Alberto Mauro e Katia Cardoni, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziano Mauro, a cui perveniva la notifica del ricorso in data 27 dicembre 2022, al fine di impugnare e contestare quanto dedotto e richiesto dalla società ricorrente.

In particolare, in punto di diritto, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa opposizione della GSD Nuova Tor Tre Teste alla richiesta di svincolo nei modi e termini previsti dall’art. 109, comma 3 e 5 NOIF e, a supporto di tale argomentazione, veniva depositata relativa documentazione.

Inoltre, veniva sollevata l’inammissibilità dell’opposizione per omessa contestazione della società alle mancate risposte alle convocazioni inviate al calciatore.

In punto di fatto, parte resistente rappresentava che il calciatore, pur essendo stato convocato per un torneo precampionato, non era però stato mai utilizzato e, pertanto, ritenevano fondata la richiesta di svincolo presentata nell’interesse del figlio minore Tiziano Mauro.

In ragione delle suddette motivazioni, i convenuti chiedevano, preliminarmente, dichiararsi l’inammissibilità e/o, comunque, l’infondatezza del ricorso in opposizione proposto dalla GSD Nuova Tor Tre Teste; nel merito, respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento dei compensi di lite.

All’udienza del 31 gennaio 2023 erano presenti per la società ricorrente, i Sigg.ri Alessandro Bruno e Alessandro Bontempi, nelle rispettive qualità di Direttore Generale e Segretario, nonché gli Avv.ti Claudia Knoke e Antonio Nebuloso per il calciatore Tiziano Mauro.

Nessuno si costituiva per la SSD Accademia Calcio Roma.

Decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la domanda proposta dalla GSD Nuova Tor Tre Teste non possa trovare accoglimento.

Come emerge dalla documentazione acquisita dal Tribunale agli atti del presente giudizio e dalle allegazioni prodotte dalla difesa dei resistenti, alla società Nuova Tor Tre Teste veniva ritualmente notificata, a mezzo raccomandata a/r, la richiesta di svincolo presentata, in data 03/11/2022, al Comitato Regionale Lazio-LND, dal calciatore Tiziano Mauro.

La notifica veniva effettuata alla sede della società calcistica sita in Roma alla Via Candiani 12 ed inviata in data 31/10/2022 con ricevuta di ritorno al mittente per compiuta giacenza in quanto "destinatario assente" alla data del 07/11/2022.

Va detto che, in sede di udienza, sulla regolarità della predetta notificazione, i rappresentanti della società ricorrente nulla eccepivano, né rilevavano errori in riferimento all'indirizzo indicato da controparte nella raccomandata.

Accertata, dunque, la regolarità della notificazione dello svincolo richiesto dal calciatore, è compito del Tribunale verificare se la società si è opposta nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Secondo l'art. 109 NOIF, comma 3, infatti, la GSD Nuova Tor Tre Teste avrebbe dovuto proporre opposizione allo svincolo entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta "con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice".

Dagli atti del giudizio nulla emerge al riguardo, atteso che la ricorrente ha adito direttamente il Tribunale disattendo in modo pregiudizievole il dettato normativo sopra richiamato.

Quanto accertato per tabulas, ha trovato conferma anche dalle dichiarazioni rese in udienza dai rappresentanti della società opposta, i quali si sono limitati a confermare di non aver ricevuto la notifica dello svincolo richiesto dal calciatore.

Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, richiamando il comma 5 dell’art. 109 NOIF, "l'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso". Appare evidente, d’altronde, la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, che è quella di stabilire una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva. Non è conseguentemente ammesso dall’ordinamento che una parte rimanga totalmente inerte nella fase procedimentale sopra descritta, per poi attivarsi e reagire solo in un secondo momento, direttamente mediante proposizione del ricorso al Tribunale Federale.

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società GSD Nuova Tor Tre Teste, ai sensi dell’art. 109, commi 3 e 5, NOIF.

Condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, ai sensi dell’art. 55 CGS.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                               Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 8 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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