F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFNT del 10 Febbraio 2023 (motivazioni) – Curcio Pasquale e Fambri Christine per Curcio Massimiliano / ASC Neugries – Reg. Prot. 28/TFN-ST

Decisione/0026/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Massimo Vasquez Giuliano – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri Curcio Pasquale e Fambri Christine, genitori del calciatore minorenne Curcio Massimiliano (n. 4.2.2012 – matr. 3315513) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898) avverso il diniego allo svincolo,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso introitato dinnanzi all’intestato Tribunale, i co-esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minore di età Curcio Massimiliano, promuovevano un procedimento, ex art. 89, co. 1, lett. a), CGS avverso il diniego allo svincolo.

Tuttavia, il presente ricorso risulta privo della prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, infatti, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e dirimente, anche d’ufficio, senza pregio qualsivoglia eventuale e successiva sanatoria del vizio stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dai sigg.ri Curcio Pasquale e Fambri Christine, genitori del calciatore minorenne Curcio Massimiliano.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                     Gioacchino Tornatore

 

 Depositato in data 10 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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