F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFNT del 10 Febbraio 2023 (motivazioni) – Marisa Gabriele / AC Pine SD – Reg. Prot. 29/TFN-ST

Decisione/0027/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0029/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Nicola Grasso – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal calciatore Gabriele Marisa (n. 27.7.2002 – matr. 2084308) nei confronti della società AC Pine SD (matr. 77733) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a), del CGS, il calciatore Marisa Gabriele adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo dalla società AC Pine SD, per intervenuto cambio di residenza, ex art. 111 NOIF.

Il ricorrente ometteva di versare il previsto contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. In udienza, rispondendo a precisa domanda, il ricorrente confermava la circostanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile alla luce della mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Orbene, poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata, ex officio, in via pregiudiziale e assolutamente dirimente, priva di ogni rilevanza ogni eventuale successiva sanatoria del vizio medio tempore intervenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dal sig. Gabriele Marisa.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                            Gioacchino Tornatore

 

 

Depositato in data 10 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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