F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 133/CSA pubblicata del 14 Febbraio 2023 – A.S. Roma S.r.l.

Decisione n. 133/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 159/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico – Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 159/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. in data

01.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 131 del 26.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.02.2023, l’Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Antonio Conte per la reclamante;  sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S. Roma S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Jordan Aleksander Majchrzak, dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del Primavera TIM Cup Roma/Napoli del 25.01.2023. Con la predetta decisione (Com.Uff.131 del 26 gennaio 2023), il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore sino al 13.2.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, …a giuoco fermo, dopo una corsa di circa trenta metri, spinto all’altezza del petto più calciatori della squadra avversaria”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta sino alla data dell’udienza, perché ritiene la medesima sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza in esame.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di un mero tentativo dell’atleta di separare alcuni giocatori avversari dai propri compagni con cui erano venuti in contatto.

Inoltre, il gesto non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica degli avversari.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 febbraio 2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Antonio Conte, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, pur ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Orbene, il Sig. Roberto Lovison, arbitro della gara Roma/Napoli della Primavera TIM CUP del 25.1.2023, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore, nello spintonare i giocatori avversari, lungi dallo svolgere un ruolo di paciere, in realtà aveva un intento offensivo.  Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua.

L’appello proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. deve essere, quindi, respinto con conferma della sanzione irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                      Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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