FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 06/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -PASQUALI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 165 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo PASQUALI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO PASQUALI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Sie Frank Hien, Elisee Schadrac Akpe, Nicola Donati, Davide Lauriola, Nicholas Barone, Yari Leonardo Santurro, Nicola Ragazzon, Simone Bottarelli, Alessandro Savoia, Mirko Spaccaferro, Rabiu Jibril, Luca Corsaletti, Federico Missorini e Roberto Daiu, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 alla gara amichevole Tonnotto San Secondo – Montanara Calcio del 26.8.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo PASQUALI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Matteo PASQUALI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

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