FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 10/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MASOLINI ASD PRATA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano MASOLINI e della società A.S.D. PRATA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO MASOLINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prata Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Prata Calcio, presentato alla Delegazione Provinciale di Sondrio del Comitato Regionale Lombardia della LND il modulo “nulla-osta disponibilità campo di Giuoco” per l’utilizzo dell’impianto sportivo “Campo Comunale Chiavenna 1”, senza averne l’autorizzazione e apponendo sullo stesso le firme del “proprietario gestore” ed il timbro della società concessionaria mediante un’operazione di “copia- incolla” effettuata da un modulo utilizzato nella precedente stagione sportiva; tanto al fine di iscrivere al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2022 - 2023 la A.S.D. Prata Calcio dallo stesso rappresentata;
A.S.D. PRATA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MASOLINI in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. PRATA CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Stefano MASOLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRATA CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.