FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 220/AA del 13/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BLAZQUEZ CEBALLOS GENOA FC SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 485 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andres BLAZQUEZ CEBALLOS e della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDRES BLAZQUEZ CEBALLOS, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione degli agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII), delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2022, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2022, e delle ritenute Irpef relative alla mensilità di ottobre 2022, a nulla rilevando che la controllata Genoa Image S.r.l. Store Museum & Marketing, in qualità di accollante dei debiti della controllante Genoa C. & F.C. S.p.A. (debitore accollato), abbia depositato, in data 20 dicembre 2022, una proposta di transazione fiscale ex art. 63 del Codice della crisi e dell’insolvenza formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ed, in data 22 dicembre 2022, una proposta di transazione previdenziale, in quanto entrambe queste ultime proposte sono state presentate, in ogni caso, quando il termine del 16 dicembre 2022, previsto per il versamento delle ritenute Irpef, era ormai scaduto. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VII delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andres BLAZQUEZ CEBALLOS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.;

- vista la nota della Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Andres BLAZQUEZ CEBALLOS, e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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