FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CECCHETTI A.S. GUBBIO 1910

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Fabio CECCHETTI e della società A.S. GUBBIO 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO CECCHETTI, all’epoca dei fatti soggetto facente parte dell’ordinamento federale nella qualità di Segretario generale (Segretario/Responsabile amministrativo) della società A.S. GUBBIO 1910 srl, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 84 delle N.O.I.F., per avere, in concorso con il sig. Notari Sauro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S. GUBBIO 1910 srl, ognuno con un proprio autonomo apporto causale e in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della Società, ovvero, dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il tutto come meglio descritto al capo di imputazione 10) del Decreto che Dispone il Giudizio emesso dal GIP di Perugia, Dott.ssa Natalia Giubilei versato in atti;

A.S. GUBBIO 1910, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sauro NOTARI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S. GUBBIO 1910, e dal Sig. Fabio CECCHETTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CECCHETTI e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S. GUBBIO 1910;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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