FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 225/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SERENA ASD SANVITOCATRENTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 222 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Riccardo SERENA e della società A.S.D. SANVITOCATRENTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO SERENA, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di firma tesserato per la società A.S.D. Sanvitocatrenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per aver trasmesso all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023 del calciatore sig. Ture Hasen, un permesso di soggiorno intestato a tale calciatore omettendo di verificare che lo stesso non fosse alterato nella data di scadenza;

A.S.D. SANVITOCATRENTA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni SERENA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANVITOCATRENTA, e dal Sig. Riccardo SERENA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Riccardo SERENA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANVITOCATRENTA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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