FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PALMIERI ASD CARAVAGGIO VITO ASD ATLETICO NUSCO E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PALMIERI, Matteo VITO, Emilio Carlos LANZETTA, Addolorata SIMEONE, Giuseppe MARASCO, Gaetano RICCIARDI, Francesco REA, Vincenzo DIANA, Pasqualina PICCIRILLO, Mauro CIAMPI, Pasquale CIRILLO, Franco FERRO, Elio COSENTINO, Mario IORIO, Vincenzo DE LUCIA, Monica SALEMME, Gaia PORZIO, Marcella FARGNOLI, Michelino Rocco BRUNO, Salvatore ANGRISANI, Alessandra NAPPI, Pasquale MARMORINO, Antonio DEL GAUDIO, Flaviano Stefano MONTAQUILA, Lorena CARUSO, Federica TIZZANO, Alessandro RAUSO, e delle società ASD CARAVAGGIO SVAEF, ASD ATLETICO NUSCO, ASD CUS AVELLINO C5, VIRTUS GOTI 97, AS NEREO ROCCO, ASD POLISPORTIVA BISACCESE, ASD REAL ALIFE, ASD CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, CIANO ACADEMY, ASD REAL LIONS, ASD RED DEVILS, ASD RECALE 2002, ASD CUS NAPOLI, SSD AGORA’ ACADEMY, ASD ACADEMY SAN NICOLA, ASD CASERTA ACADEMY, ASD REAL SITO S. LEUCIO, ASD VAIRANESE CALCIO, ASD AZZURRA CALCIO GROTTA, ASC DIECIPIU’, ASD VDP5 ACADEMY SALERNO, ASD REAL MARCIANISE, ASD DEA DIANA, AURORA ALTO CASERTANO, ASD ASSO AVELLINO CALCIO, ASD GT 10 PALLA AL CENTRO, JUVE SAN PRISCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PALMIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A R.L. Caravaggio S.V.A.E.F., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MATTEO VITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Nusco, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

EMILIO CARLOS LANZETTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. CUS Avellino C5, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito ad altra società di partecipare a campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA” nella stagione sportiva 2021 – 2022 utilizzando la denominazione della società dallo stesso rappresentata; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; ADDOLORATA SIMEONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Goti 97, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

GIUSEPPE MARASCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Nereo Rocco, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

GAETANO RICCIARDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Bisaccese, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FRANCESCO REA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Alife, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

VINCENZO DIANA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “TORNEO DEL CUORE CITTA' DI CESA” organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

PASQUALINA PICCIRILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ciano Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura Federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

MAURO CIAMPI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Lions, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva OPES CAMPANIA, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

PASQUALE CIRILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Red Devils, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di tornei organizzati da Enti di Promozione Sportiva, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FRANCO FERRO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Recale 2002, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ELIO COSENTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cus Napoli A.S.D., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-MONTESILVANO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARIO IORIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Agora Academy S.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva “MAUED SPORT” e “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

VINCENZO DE LUCIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy San Nicola, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MONICA SALEMME, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Caserta Academy, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

GAIA PORZIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Sito San Leucio, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARCELLA FARGNOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vairanese Calcio, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-MONTESILVANO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MICHELINO ROCCO BRUNO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Azzurra Calcio Grotta, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

SALVATORE ANGRISANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASC Diecipiù, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ALESSANDRA NAPPI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD VDP 5 Academy Salerno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

PASQUALE MARMORINO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Marcianise, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ANTONIO DEL GAUDIO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Dea Diana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FLAVIANO STEFANO MONTAQUILA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Aurora Alto Casertano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

LORENA CARUSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Asso Avellino Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

FEDERICA TIZZANO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD GT 10 Palla Al Centro, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Maued Sport e Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ALESSANDRO RAUSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Juve San Prisco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Maued Sport e Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ASD CARAVAGGIO SVAEF, ASD ATLETICO NUSCO, ASD CUS AVELLINO C5, VIRTUS GOTI 97, AS NEREO ROCCO, ASD POLISPORTIVA BISACCESE, ASD REAL ALIFE, ASD CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, CIANO ACADEMY, ASD REAL LIONS, ASD RED DEVILS, ASD RECALE 2002, ASD CUS NAPOLI, SSD AGORA’ ACADEMY, ASD ACADEMY SAN NICOLA, ASD CASERTA ACADEMY, ASD REAL SITO S. LEUCIO, ASD VAIRANESE CALCIO, ASD AZZURRA CALCIO GROTTA, ASC DIECIPIU’, ASD VDP5 ACADEMY SALERNO, ASD REAL MARCIANISE, ASD DEA DIANA, AURORA ALTO CASERTANO, ASD ASSO AVELLINO CALCIO, ASD GT 10 PALLA AL CENTRO, JUVE SAN PRISCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, come sopra descritte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DIANA, dal Sig. Gaetano RICCIARDI, dai Sig.ri Francesco PALMIERI, Matteo VITO, Emilio Carlos LANZETTA, Addolorata SIMEONE, Giuseppe MARASCO, Francesco REA, Pasqualina PICCIRILLO, Mauro CIAMPI, Pasquale CIRILLO, Franco FERRO, Elio COSENTINO, Mario IORIO, Vincenzo DE LUCIA, Monica SALEMME, Gaia PORZIO, Marcella FARGNOLI, Michelino Rocco BRUNO, Salvatore ANGRISANI, Alessandra NAPPI, Pasquale MARMORINO, Antonio DEL GAUDIO, Flaviano Stefano MONTAQUILA, Lorena CARUSO, Federica TIZZANO, Alessandro RAUSO in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, per conto rispettivamente delle società ASD CARAVAGGIO SVAEF, ASD ATLETICO NUSCO, ASD CUS AVELLINO C5, VIRTUS GOTI 97, AS NEREO ROCCO, ASD REAL ALIFE, CIANO ACADEMY, ASD REAL LIONS, ASD RED DEVILS, ASD RECALE 2002, ASD CUS NAPOLI, SSD AGORA’ ACADEMY, ASD ACADEMY SAN NICOLA, ASD CASERTA ACADEMY, ASD REAL SITO S. LEUCIO, ASD VAIRANESE CALCIO, ASD AZZURRA CALCIO GROTTA, ASC DIECIPIU’, ASD VDP5 ACADEMY SALERNO, ASD REAL MARCIANISE, ASD DEA DIANA, AURORA ALTO CASERTANO, ASD ASSO AVELLINO CALCIO, ASD GT 10 PALLA AL CENTRO, JUVE SAN PRISCO, dal Sig. Giuseppe Vivolo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA BISACCESE, e dal Sig. Dario Napoletano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASTEL VOLTURNO CALCIO 22;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Pasqualina PICCIRILLO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pasquale MARMORINO, di 2 (due) mesi di inibizione per ciascuno dei Sig.ri Francesco PALMIERI, Matteo VITO, Emilio Carlos LANZETTA, Addolorata SIMEONE, Giuseppe MARASCO, Gaetano RICCIARDI, Francesco REA, Vincenzo DIANA, Mauro CIAMPI, Pasquale CIRILLO, Franco FERRO, Elio COSENTINO, Mario IORIO, Vincenzo DE LUCIA, Monica SALEMME, Gaia PORZIO, Marcella FARGNOLI, Michelino Rocco BRUNO, Salvatore ANGRISANI, Alessandra NAPPI, Antonio DEL GAUDIO, Flaviano Stefano MONTAQUILA, Lorena CARUSO, Federica TIZZANO, Alessandro RAUSO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CIANO ACADEMY, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL MARCIANISE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per ciascuna delle società ASD CARAVAGGIO SVAEF, ASD ATLETICO NUSCO, ASD CUS AVELLINO C5, VIRTUS GOTI 97, AS NEREO ROCCO, ASD POLISPORTIVA BISACCESE, ASD REAL ALIFE, ASD CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, ASD REAL LIONS, ASD RED DEVILS, ASD RECALE 2002, ASD CUS NAPOLI, SSD AGORA’ ACADEMY, ASD ACADEMY SAN NICOLA, ASD CASERTA ACADEMY, ASD REAL SITO S. LEUCIO, ASD VAIRANESE CALCIO, ASD AZZURRA CALCIO GROTTA, ASC DIECIPIU’, ASD VDP5 ACADEMY SALERNO, ASD DEA DIANA, AURORA ALTO CASERTANO, ASD ASSO AVELLINO CALCIO, ASD GT 10 PALLA AL CENTRO, JUVE SAN PRISCO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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